Cassazione Civile, Ordinanza n. 28781/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla procedura fallimentare contro l'acquirente e il venditore di una compravendita immobiliare, per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. e, in subordine, la declaratoria di simulazione della vendita stipulata nel 2010, ritenuta pregiudizievole per la massa dei creditori. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda revocatoria ma accolto la domanda di simulazione, valorizzando i rapporti tra le parti e la mancata prova del pagamento del prezzo. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il convenuto-acquirente ha proposto cinque motivi: violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove (artt. 2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.), erronea applicazione delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.), errata esclusione del possesso del bene (art. 1140 c.c.), illegittimo rilievo a presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti e erronea affermazione della mancata prova del pagamento del corrispettivo. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato, nel termine di legge, la copia notificata della sentenza. Ha quindi applicato il principio per cui il mancato deposito della decisione impugnata con la relata di notificazione determina improcedibilità, non potendo supplire né la mancata contestazione della controparte né l'istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio quando il documento non risulti comunque nella disponibilità del giudice entro il termine utile.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la sentenza d'appello risultava notificata, ma il ricorrente non aveva depositato la copia notificata della decisione impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. La mancata produzione del documento necessario non poteva essere sanata dalla non contestazione della controparte, né dall'istanza di acquisizione del fascicolo di merito, né da un deposito tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell'azione revocatoria proposta dalla procedura fallimentare contro l'atto di compravendita
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova
art. 2700 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria dell'atto e dei suoi elementi documentali
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di requisiti delle presunzioni semplici
art. 1140 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza del possesso del cespite
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove da parte del giudice
art. 1414 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla simulazione del contratto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge
art. 369 c.p.c.
la Corte afferma che il deposito della copia notificata della sentenza impugnata è onere della parte ricorrente e la sua mancanza determina improcedibilità, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice entro il termine di legge
art. 372 c.p.c.
richiamato come possibile strumento di produzione successiva, ma solo entro il termine utile; non consente recuperi tardivi indefiniti
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l'applicazione del relativo regime processuale
art. 96 c.p.c.
la Corte applica le sanzioni pecuniarie previste per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della decisione con la relata di notificazione; la mancanza di uno solo di tali documenti determina improcedibilità del ricorso.
- La non contestazione della controparte non sana l'omesso deposito della sentenza notificata, perché l'adempimento richiesto dall'art. 369 c.p.c. è posto a tutela di un interesse pubblicistico alla verifica della tempestività dell'impugnazione e del rispetto del giudicato formale.
- L'improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante è comunque disponibile per il giudice entro il termine di legge, ad esempio perché prodotto dalla controparte o acquisito tempestivamente dal fascicolo d'ufficio; non è sufficiente una mera istanza di acquisizione del fascicolo quando il documento non sia ancora nella disponibilità del giudice.
- Il deposito successivo del documento mancante è idoneo a evitare la sanzione solo se avviene entro il termine processuale utile; un recupero tardivo dell'omissione non è consentito.
- Nel giudizio di legittimità, le censure attinenti al merito delle prove, alle presunzioni e all'onere probatorio restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per mancato deposito del documento prescritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28775/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2024 del 08/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →