Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione di un credito da saldo negativo di due conti correnti. Il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, ammettendo il credito per una somma inferiore, dopo aver ritenuto opponibili alla massa solo le pattuizioni risultanti da un documento denominato "lettera-contratto di credito" dotato di data certa del 20/11/2012. Per il periodo anteriore, aveva ricalcolato il saldo applicando il tasso legale e una capitalizzazione semplice, escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi in difetto di una pattuizione opponibile al fallimento. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 127 TUB, dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 e della delibera CICR 9/2/2000, sostenendo che il contratto di conto corrente del 2008 disciplinava già tutti gli aspetti economici del rapporto, compresa la capitalizzazione trimestrale, e che non era corretto eliminare tale capitalizzazione per il periodo antecedente al 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava integralmente con la ratio del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva fondato il ricalcolo sulla sola opponibilità al fallimento delle pattuizioni risultanti dal contratto munito di data certa dal 20/11/2012, ritenendo incontestata la mancanza di una pattuizione opponibile per il periodo precedente. La Corte ha inoltre ribadito che, nell’insinuazione al passivo di un credito da saldo negativo di conto corrente bancario, il curatore è terzo rispetto al rapporto; pertanto, la prova del credito e del contratto scritto ad substantiam deve essere fornita mediante la produzione della scrittura negoziale con data certa ex art. 2704 c.c., opponibile alla massa, senza possibilità di sostituirla con estratti conto o altri mezzi istruttori. Ha quindi confermato l’inammissibilità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità delle pattuizioni economiche del conto; la Corte non ne valorizza una diversa portata, perché decide sulla mancanza di un contratto opponibile con data certa per il periodo anteriore.
Richiamato dalla ricorrente unitamente all’art. 117 TUB; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della capitalizzazione trimestrale; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non supera il rilievo decisivo dell’inopponibilità delle pattuizioni anteriori al 2012.
delibera CICR 9/2/2000
Richiamata dalla ricorrente in tema di capitalizzazione; non muta l’esito per difetto di pattuizione opponibile alla massa per il periodo antecedente.
La data certa della scrittura privata è necessaria per opporre alla massa dei creditori il contratto di conto corrente; in mancanza di data certa la prova del credito fondato sul contratto non può essere fornita con altri mezzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di insinuazione al passivo, il curatore deve essere considerato terzo rispetto al rapporto contrattuale posto a base del credito; di conseguenza, il creditore deve provare il titolo con documentazione opponibile alla massa e munita di data certa anteriore all’apertura della procedura.
- Quando il credito deriva dal saldo negativo di un conto corrente bancario, il documento rilevante ai fini della prova è il contratto di apertura del rapporto; se tale contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa non può essere supplita da estratti conto o da altri mezzi di prova.
- L’eventuale verifica contabile dello svolgimento del rapporto e del saldo può essere compiuta solo dopo avere accertato l’esistenza e l’opponibilità della fonte contrattuale; in difetto, non è possibile valorizzare le risultanze dell’andamento del conto per fondare l’ammissione del credito.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e omette di censurare il passaggio decisivo su cui essa si fonda.
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