Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Gli avvocati che avevano assistito la parte vittoriosa nel giudizio definito con l'ordinanza n. 6982/2024 hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di tale ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, nel provvedimento era stata omessa la distrazione delle spese di lite in loro favore, nonostante essi fossero dichiarati antistatari negli atti. La richiesta era quindi diretta a integrare il dispositivo con l'attribuzione delle spese agli avvocati antistatari, senza incidere sul merito della decisione già resa nel precedente giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha disposto che il passaggio del dispositivo in cui si condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite deve essere letto e inteso come condanna al pagamento delle spese con attribuzione agli avvocati antistatari richiedenti. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza oggetto di rettifica. Quanto alle spese del procedimento di correzione, ha affermato che non vi è luogo a provvedere.
Norme richiamate
in proprio ex art.83 c.p.c.
La citazione rileva quale base della legittimazione degli avvocati a proporre l'istanza in proprio nel procedimento di correzione, in quanto difensori antistatari interessati alla distrazione delle spese.
Non espressamente menzionato nel testo, ma il procedimento descritto è quello della correzione dell'errore materiale su ordinanza della Corte di cassazione; il testo però non consente di attribuire alla Corte una specifica interpretazione della norma oltre il richiamo al rimedio della correzione.
Massime di principio
- L'omessa distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale correggibile, quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo univoco la volontà del giudicante di porre le spese a carico della parte soccombente.
- L'errore di fatto revocatorio va distinto dalla mera svista materiale: la correzione dell'errore materiale è il rimedio appropriato quando l'inesattezza riguarda la formulazione del dispositivo e non la percezione dei fatti di causa.
- Il difensore antistatario è legittimato a richiedere in proprio la correzione del provvedimento limitatamente all'omessa attribuzione delle spese in suo favore.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale sulle spese, l'integrazione del dispositivo non altera la decisione di merito già resa, ma ne rende corretta l'espressione formale.
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