Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito imponibile IRES e IRAP di una società per l'anno 2007, negando la deducibilità della quota di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali collocate nell'area adiacente allo stabilimento produttivo, costo iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. La contribuente ha impugnato l'atto ma ha perso sia in primo grado sia in appello. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del principio di allegazione, sostenendo che in appello l'Amministrazione aveva introdotto per la prima volta il difetto di inerenza del costo, mentre nell'avviso si era limitata a contestarne l'incremento del valore del terreno e la conseguente indeducibilità; con il secondo ha denunciato la violazione del TUIR, sostenendo che le piante non erano state infisse nel terreno ma collocate in vasche fuori terra, sicché dovevano essere considerate beni autonomi e la relativa spesa sarebbe stata deducibile come costo pluriennale ex art. 108, comma 3, TUIR. L'Agenzia ha resistito con controricorso, ma la Corte ne ha rilevato la tardività e quindi l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività, poiché notificato oltre il termine di quaranta giorni applicabile ratione temporis; ha poi respinto il primo motivo ritenendo che la contestazione dell'inerenza non introducesse una causa petendi nuova, ma fosse una mera difesa nell'alveo della originaria pretesa fondata sul disconoscimento della deduzione di un costo contabilizzato in modo ritenuto errato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, osservando che le argomentazioni sulla non ammortizzabilità dei beni erano svolte dalla CTR solo ad abundantiam dopo una ratio decidendi autonoma e sufficiente, fondata sul difetto di inerenza. Poiché il ricorso è stato respinto, la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002; non ha provveduto sulle spese per la tardività del controricorso e la trattazione camerale.

Norme richiamate

  • art. 103 T.U.I.R.

    richiamato dalla CTR e dalla ricorrente come norma sulla deducibilità/ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; nella decisione non viene ritenuto decisivo per accogliere la tesi della contribuente.

  • art. 109, comma 5, T.U.I.R.

    richiamato per affermare che la spesa deve essere strumentale/ineren te ai ricavi per essere deducibile; la Corte osserva che la CTR ha usato tale criterio come argomento sulla deducibilità.

  • art. 102 TUIR

    richiamato per escludere l'ammortamento dei beni strumentali quando difetti il presupposto del deperimento e consumo nei processi produttivi; le piante ornamentali sono state ritenute non ammortizzabili dalla CTR.

  • art. 108, comma 3, TUIR

    invocato dalla ricorrente per qualificare la spesa come costo pluriennale deducibile; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme agli artt. 1, comma 2, D. Lgs. 546/1992, 99 e 112 c.p.c. per sostenere la violazione dell'onere di allegazione nel processo tributario.

  • art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma processuale tributaria invocata a fondamento del primo motivo.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione del principio dispositivo/onere di allegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un preteso extrapetitum o uso di causa petendi diversa da quella dell'atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare la tardività del controricorso, insieme all'art. 370 c.p.c.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il termine di proposizione del controricorso, ritenuto spirato prima del deposito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017

    esclusa l'applicabilità della sospensione di sei mesi ai termini per il controricorso non contenente ricorso incidentale.

  • D.L. n. 50 del 2017

    citato quale fonte della sospensione temporanea dei termini di impugnazione richiamata e poi esclusa nel caso concreto.

  • L. n. 96 del 2017

    legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017, richiamata nel ragionamento sulla sospensione dei termini.

  • D. Lgs. n. 149 del 2022

    richiamato solo per precisare che si applicava il testo anteriore delle norme processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la pretesa dell'Ufficio è delimitata dall'atto impugnato quanto a petitum e causa petendi; tuttavia non integra nuova causa petendi la deduzione, in giudizio, di un diverso profilo difensivo che resti coerente con il disconoscimento originario della deduzione del costo.
  • Per censurare l'introduzione in appello di un tema asseritamente nuovo, il contribuente deve dimostrare che quel fatto o quella contestazione non erano già contenuti né nel processo verbale di constatazione né nell'avviso di accertamento; la mera trascrizione di stralci isolati dell'atto impositivo non è sufficiente.
  • Quando l'Amministrazione contesta l'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza del costo, il suo ammontare e la sua inerenza all'attività d'impresa.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, le censure dirette solo contro argomentazioni svolte ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una soltanto viene validamente censurata, il ricorso non può comunque condurre alla cassazione se l'altra ratio resta intatta e idonea da sola a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.