Cassazione Civile, Ordinanza n. 19689/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una professionista alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dalla conseguente richiesta dell'INPS di contributi previdenziali per l'attività svolta nel 2010. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della professionista, ritenendo non dovuti i contributi perché l'attività era stata qualificata come occasionale, anche in ragione del reddito percepito inferiore a euro 5.000,00, e perché la pretesa risultava prescritta; aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, non ravvisando una condotta idonea a impedire l'azione del creditore nella sola omissione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e della normativa sulla Gestione separata, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR integra occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione; con il secondo ha dedotto violazione delle norme che regolano l'iscrizione alla Gestione separata e il lavoro autonomo, sostenendo che per un avvocato non iscritto alla Cassa forense, in periodo anteriore alla L. n. 247/2012, l'obbligo contributivo sussiste per il solo fatto dell'esercizio abituale della professione e che il limite di euro 5.000,00 non trasforma automaticamente l'attività in occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla sospensione della prescrizione, perché fondato su un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, già escluso dalla giurisprudenza di legittimità, e comunque diretto a censurare un accertamento di fatto non adeguatamente impugnato nei termini del vizio motivazionale. Ha inoltre reputato infondato il secondo motivo, affermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale dell'attività, non da una presunzione legale ricavabile dal reddito inferiore o superiore a euro 5.000,00; tale soglia è rilevante per l'attività occasionale, ma non esclude la contribuzione quando l'attività sia abituale. Poiché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'occasionalità dell'attività e l'INPS non aveva efficacemente contrastato tale accertamento, la decisione di merito è stata confermata. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all'esercizio abituale della professione non coperta da cassa di categoria; la soglia reddituale rileva per l'attività occasionale, non come presunzione legale di abitualità
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi
la sospensione per doloso occultamento richiede una condotta del debitore che renda impossibile agire al creditore, non una mera difficoltà di accertamento del credito
l'INPS era onerato di provare l'abitualità dell'attività professionale e non ha assolto tale onere in modo idoneo a sovvertire l'accertamento di merito
i motivi di ricorso sono stati scrutinati come deduzioni di violazione di legge
la censura sul dolo avrebbe richiesto l'indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato, secondo il paradigma del vizio motivazionale
la Corte ha rinviato alla motivazione di precedenti conformi
art. 61, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
disposizione di favore che esclude le professioni intellettuali dall'ambito del progetto nelle collaborazioni, ma non introduce una presunzione di abitualità ai fini previdenziali
art. 69-bis, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
esclude la presunzione di continuatività per le prestazioni professionali soggette a iscrizione ad ordine, ma non fonda una presunzione iuris et de iure di abitualità
art. 18, commi 11-12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata
art. 44, comma 2, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
richiamato nel coordinamento normativo sull'obbligo contributivo
art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola decisiva
art. 1 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 462
richiamato nel primo motivo in tema di dichiarazione e controllo dei redditi
art. 10, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato nel primo motivo in tema di dichiarazione dei redditi
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge se l'attività è svolta con carattere di abitualità e non esclusività; il mero importo del reddito non opera come presunzione legale sostitutiva dell'accertamento in fatto.
- Il limite reddituale di euro 5.000,00 è rilevante per qualificare come occasionale una prestazione autonoma, ma non esclude la contribuzione quando il giudice accerti, sulla base di indici fattuali, che l'attività professionale è abituale.
- La prova dell'abitualità dell'attività professionale grava sull'ente previdenziale che pretenda i contributi e deve essere fornita con elementi concreti; iscrizione all'albo e partita IVA, da sole, non bastano necessariamente a dimostrare l'abitualità in assenza di ulteriori riscontri.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un occultamento doloso del debito che renda impossibile l'azione del creditore; la sola omissione di un quadro dichiarativo non è sufficiente se i redditi sono stati comunque dichiarati fiscalmente.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze di fatto: per contestare l'accertamento sul dolo o sull'abitualità occorre una specifica censura nei limiti del vizio dedotto e, per il vizio motivazionale, l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso.
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