Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto maggiori imposte di donazione, ipotecaria e catastale in relazione a quattro atti di dotazione di trust e a un atto costitutivo di trust, ritenendo tali atti assoggettabili a imposizione proporzionale perché riconducibili alla costituzione di vincoli di destinazione. Il contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario, ma la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto il ricorso originario. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR sostituito alla prospettazione dell'Ufficio una diversa ragione giuridica; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla base imponibile e sulle franchigie, nonché sulla debenza delle imposte ipotecaria e catastale in assenza di trasferimento immobiliare; 3) violazione delle norme sulle imposte ipotecaria e catastale per avere applicato imposte proporzionali invece che fisse; 4) violazione delle norme sull'imposta sulle successioni e donazioni, dell'art. 53 Cost. e dello Statuto del contribuente per avere assoggettato il trust a imposta pur in mancanza di un effettivo arricchimento; 5) violazione della Convenzione dell'Aja e della legge di ratifica, sostenendo che il trust non è un vincolo di destinazione ma un negozio gestorio. La Corte ha esaminato prioritariamente i motivi terzo, quarto e quinto, ritenendoli fondati.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha quindi escluso l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti di dotazione e all'atto costitutivo del trust, ritenendo che tali atti siano fiscalmente neutri quanto all'imposta sulle successioni e donazioni, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza intervenuta durante il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/sostituzione della causa petendi da parte del giudice di merito.
Viene richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.
art. 2, commi 46-49, d.l. n. 262 del 2006 conv. con modif. in L. n. 286 del 2006
L'imposta sulle successioni e donazioni e la sua estensione ai vincoli di destinazione sono interpretate in modo da richiedere un effettivo trasferimento di ricchezza e una capacità contributiva attuale.
art. 53 Cost.
Il prelievo è legittimo solo se collegato a un indice oggettivo e ragionevole di capacità contributiva; la mera costituzione del trust o del vincolo non basta.
art. 23 Cost.
La lettura della disciplina è ricondotta anche al principio di riserva di legge e di ragionevolezza del tributo.
È evocato dalla parte ricorrente come limite interpretativo alla pretesa fiscale.
art. 2 e art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990
Le formalità relative a atti che non importano trasferimento di proprietà o diritti reali immobiliari sono soggette a imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
art. 4 tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990
Gli atti trascrivibili che non producono effetto traslativo sono assoggettati a imposta fissa.
È richiamato come esempio di atto di destinazione compreso nell'area dei vincoli di destinazione.
La segregazione patrimoniale del trust è letta come limitazione eccezionale della regola generale della responsabilità patrimoniale.
L. n. 364 del 1989
È menzionata quale legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sul trust.
Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985
Serve a definire la nozione di trust come rapporto giuridico con beni posti sotto il controllo del trustee nell'interesse del beneficiario o per uno scopo determinato.
La Corte lo utilizza per decidere nel merito senza rinvio, mancando ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a sostegno del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale.
È menzionato in relazione all'ordine di trattazione delle questioni e alla possibilità di decidere sulla questione più agevole.
Massime di principio
- In materia di trust, l'istituzione del vincolo e il conferimento dei beni al trustee non costituiscono, di regola, presupposto sufficiente per l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza e un reale incremento patrimoniale imponibile.
- Il trustee acquista la titolarità formale dei beni in funzione meramente strumentale e segregativa; tale attribuzione non determina un arricchimento stabile e definitivo in capo al trustee, né di per sé ai beneficiari, finché non si realizza il trasferimento finale.
- La disciplina dei vincoli di destinazione va letta in coerenza con l'art. 53 Cost.: il tributo è dovuto solo in presenza di un indice concreto di capacità contributiva, non per il solo assetto formale del rapporto.
- Gli atti di dotazione di trust e l'atto istitutivo, quando siano fiscalmente neutri sotto il profilo del trasferimento di ricchezza, sono soggetti all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa se non importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.
- Quando la soluzione della questione di merito è idonea a definire la controversia, il giudice può applicare il criterio della ragione più liquida e decidere senza affrontare previamente le questioni logicamente pregiudiziali.
- In sede di legittimità, se la violazione di legge comporta l'esclusione dell'imposizione proporzionale e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →