Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente originaria, di un avviso di accertamento relativo a TOSAP per occupazione abusiva di area pubblica in località Grotte Passetto (Ancona). La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva confermato la decisione, ritenendo che l'occupazione fosse iniziata prima dell'acquisizione dell'area da parte del Comune e che, per il pregresso utilizzo da parte della contribuente e del suo dante causa, l'area non potesse essere considerata demanio o patrimonio indisponibile. Avverso tale sentenza la società concessionaria della riscossione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma in corso di giudizio dichiarava di essere intervenuto un accordo transattivo e rinunciava al ricorso; gli eredi della controricorrente aderivano alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal difensore della società ricorrente munito di procura speciale e dagli eredi della controricorrente. Ha quindi applicato gli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo con ordinanza. Ha inoltre precisato che, essendovi adesione della controparte alla rinuncia, non si provvede sulle spese. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio per cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta, determina l'estinzione del processo.
L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata con ordinanza; l'adesione della controparte alla rinuncia esonera dalla pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta da soggetto munito dei necessari poteri e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
- In presenza di adesione della controparte alla rinuncia, il giudice può non provvedere sulle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente ha natura eccezionale e non è estensibile in via analogica alla rinuncia al ricorso.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata con ordinanza quando il provvedimento sia adottato in adunanza camerale.
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