Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società incaricata dell'attività di accertamento dei tributi locali per il Comune di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona che, in una controversia relativa all'impugnazione di avvisi di accertamento TOSAP e TARSU per l'anno 2004, concernenti l'occupazione abusiva di un'area pubblica, aveva rigettato l'appello della società e confermato l'annullamento degli avvisi disposto in primo grado. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non doveva provvedersi sulle spese e non era applicabile l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e va interpretata restrittivamente.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    prima dell'adunanza camerale

    la rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale.

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    la rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura speciale; l'accettazione deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore del controricorrente.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica quando il procedimento si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito l'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se interviene prima dell'adunanza camerale ed è compiuta nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., con la necessaria accettazione del controricorrente quando richiesta.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese, salvo diverso assetto normativo espressamente previsto.
  • L'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale da interpretare restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.