Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione emesso in relazione a un patto di famiglia stipulato con rogito notarile del 21 novembre 2014. Con un primo atto una soggetta ha trasferito al figlio una quota di partecipazione nella società "Filmag Italia S.r.l.", con il consenso delle figlie, prevedendo la liquidazione dei diritti dei futuri legittimari; con un secondo atto il beneficiario ha attribuito alle sorelle ulteriori quote societarie a tacitazione delle loro spettanze. L'Agenzia sosteneva che la liquidazione effettuata dal beneficiario non potesse essere trattata come liberalità del disponente, e quindi contestava l'applicazione della franchigia e dell'aliquota propria dei trasferimenti tra genitore e figli, ritenendo invece dovuto un regime diverso, più gravoso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava falsa applicazione degli artt. 768-quater, 1362 e 1363 c.c. e violazione degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 346/1990, deducendo che la liberalità collegata alla liquidazione in adempimento del patto di famiglia non fosse stata compiuta indirettamente dal disponente a favore delle figlie tramite il figlio assegnatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato e ribadito il precedente di legittimità già formatosi sul tema, affermando che il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia quanto al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali al discendente assegnatario, sia quanto alla liquidazione del conguaglio ai legittimari non assegnatari. Ha inoltre precisato che, ai soli fini fiscali, la liquidazione prevista dall'art. 768-quater c.c. va considerata liberalità del disponente in favore dei legittimari, con conseguente applicazione dell'aliquota e della franchigia corrispondenti al rapporto di parentela con il disponente; l'esenzione dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 opera invece solo per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni e non anche per le liquidazioni ai legittimari. Poiché la sentenza impugnata si è conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per la formazione in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
"È patto di famiglia il contratto con cui ... l'imprenditore trasferisce ... l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce ... le proprie quote, ad uno o più discendenti"
Definisce il patto di famiglia come contratto tipico finalizzato al trasferimento anticipato di azienda o partecipazioni ai discendenti.
"Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto"
L'obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari è legale, necessario e immediatamente esigibile; la corresponsione rileva come peso gravante sul trasferimento.
"Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti"
Il patto di famiglia è una deroga espressa al divieto dei patti successori.
art. 8, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
"Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo ... e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri"
Richiamato per affermare che l'imposta colpisce l'incremento patrimoniale netto, al netto degli oneri.
art. 8, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
"Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano"
Gli oneri gravanti sull'attribuzione riducono il valore imponibile.
art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
"L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario"
L'onere verso soggetti determinati è fiscalmente trattato come attribuzione a favore del beneficiario e quindi rileva come separata liberalità/attribuzione.
art. 58, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
"Gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari"
La liquidazione ai legittimari non assegnatari è assimilata, ai soli fini fiscali, a una donazione del disponente in favore dei beneficiari dell'onere.
art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
"anche tramite i patti di famiglia"
L'esenzione fiscale si applica solo al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie al discendente/coniuge, non alle liquidazioni dei conguagli ai legittimari.
art. 2, comma 49, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
"l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote ... al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti"
Serve a individuare le aliquote e franchigie applicabili alle distinte attribuzioni imponibili.
art. 43 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Richiamato in via comparativa per le successioni testamentarie con accordi di reintegrazione dei legittimari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel patto di famiglia, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie al discendente assegnatario e la contestuale liquidazione dei legittimari non assegnatari costituiscono, sul piano fiscale, un'operazione unitaria assoggettata all'imposta sulle donazioni.
- La liquidazione prevista dall'art. 768-quater c.c. è fiscalmente equiparata a una liberalità del disponente in favore dei legittimari non assegnatari; perciò si applicano l'aliquota e la franchigia corrispondenti al rapporto di parentela o coniugio con il disponente.
- L'esenzione speciale prevista per il patto di famiglia in materia di imposta sulle successioni e donazioni ha interpretazione stretta e opera solo per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, non anche per le somme o i beni corrisposti ai legittimari a titolo di liquidazione.
- Ai fini dell'imposta sulle donazioni, il valore imponibile va determinato considerando l'effettivo incremento patrimoniale netto, sicché gli oneri che gravano sull'attribuzione possono incidere sul quantum imponibile e, se destinati a soggetti determinati, assumono autonoma rilevanza come attribuzioni a favore dei beneficiari.
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