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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da una società per l'imposta di registro pagata, in relazione a tre prestiti obbligazionari deliberati in anni diversi, assumendo l'illegittimità della tassazione alla luce della disciplina sopravvenuta e della normativa comunitaria e costituzionale. La domanda era stata accolta nei gradi di merito, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole e irrilevante la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione; 2) violazione degli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la disciplina transitoria sul rimborso non fosse applicabile perché l'avviso di liquidazione era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione del rimborso richiesto con mera istanza restitutoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di individuare la ratio decidendi e quindi non era nulla per difetto di esposizione dei fatti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 consente il rimborso dell'imposta di registro già pagata solo nei casi previsti dalla norma transitoria e, se vi è stato un avviso di liquidazione notificato, il contribuente deve averlo tempestivamente impugnato: la mancata impugnazione rende l'atto irretrattabile e preclude la domanda di rimborso. Poiché la sentenza impugnata non conteneva accertamenti di fatto decisivi sull'avviso di liquidazione e sulle modalità/data dei pagamenti, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per i necessari accertamenti e la nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 636 del 1972

    La censura di nullità per difetto di esposizione dei fatti è esclusa quando dalla motivazione sia comunque possibile individuare la ratio decidendi della sentenza.

  • art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sostitutiva della precedente disciplina sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per la disciplina applicabile al rinvio dopo cassazione nel processo tributario.

  • art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986

    "al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso"

    La disposizione transitoria si applica solo se, alla data del 1 luglio 1986, pendeva una controversia sul rapporto tributario oppure era già stata presentata tempestiva domanda di rimborso; se esisteva un avviso di liquidazione ritualmente notificato, occorre la tempestiva impugnazione dell'atto per ritenere pendente la controversia.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    La nuova disciplina dell'imposta di registro non prevedeva, secondo la sentenza richiamata, la tassazione né l'obbligo di registrazione dei prestiti obbligazionari.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria difensiva nel procedimento camerale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel passaggio sull'onere di allegazione del ricorrente che deduce una questione giuridica implicante accertamenti di fatto, con necessità di indicare dove la questione sia stata posta nei gradi di merito.

  • art. 76, d.lgs. n. 546 del 1992

    Indicato come base del rinvio al giudice di merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la disciplina transitoria dell'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 consente il rimborso dell'imposta già pagata solo se, alla data rilevante, la controversia sul rapporto tributario era pendente oppure era già stata proposta tempestiva domanda di rimborso; se l'imposta è stata oggetto di un avviso di liquidazione notificato, la pendenza della controversia presuppone la tempestiva impugnazione dell'atto.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione lo rende definitivo e preclude al contribuente di far valere, con istanza di rimborso, l'indebito versamento relativo, salvo i casi espressamente consentiti dalla norma transitoria.
  • Il vizio di motivazione per omessa concisa esposizione dei fatti non sussiste quando, pur in presenza di motivazione sintetica o assertiva, sia comunque possibile individuare con chiarezza la ratio decidendi e comprendere le ragioni della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto richiede che la parte indichi non solo di averla sollevata nei gradi di merito, ma anche l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, così da consentire il controllo ex actis.
  • Se la sentenza impugnata non contiene gli accertamenti di fatto necessari per applicare correttamente la disciplina sostanziale, la Corte di cassazione non può procedere direttamente a tali verifiche e deve cassare con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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