Cassazione Civile, Ordinanza n. 16080/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella esattoriale relativa a una maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2007, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto e di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo da lei acquisito. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo nulla la notificazione, perché eseguita con la procedura dell'irreperibilità relativa senza rispettare tutte le formalità richieste dall'art. 140 c.p.c. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 6 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina delle comunicazioni amministrative invece della normativa speciale sulla notifica degli atti tributari, e che comunque l'eventuale irregolarità non avrebbe comportato nullità; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica, avvenuta prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, era valida secondo la disciplina vigente ratione temporis e che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità non poteva incidere su una cartella ormai definitiva. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione e del ricorso originario per difetto di legittimazione e di interesse ad agire.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo provata la legittimazione processuale della società incorporante e valida la procura al difensore; ha inoltre rilevato che la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo non era applicabile nel caso concreto per effetto del giudicato interno sulla proponibilità dell'azione. Nel merito, ha confermato la decisione di appello: la cartella era stata notificata in una situazione di irreperibilità relativa e, quindi, doveva seguirsi la procedura dell'art. 140 c.p.c., comprensiva dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e dell'invio/ricezione della raccomandata informativa. Poiché tali adempimenti non risultavano compiuti, la notifica era nulla. La Corte ha anche precisato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina previgente opera per gli atti ancora sub iudice, senza che rilevi il fatto che la notifica fosse avvenuta prima della sentenza della Corte costituzionale. Il dispositivo della sentenza impugnata è stato quindi confermato con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il deposito della memoria e la trattazione in camera di consiglio sono stati gestiti secondo la disciplina del procedimento camerale in Cassazione; è stata ammessa la rimessione in termini per un deposito telematico tardivamente caricato per disfunzioni del sistema.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179 del 2012
Il deposito telematico si considera perfezionato al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), mentre gli esiti dei controlli successivi incidono solo sulla visibilità dell'atto nel fascicolo.
È consentito depositare in Cassazione documenti idonei a provare la legittimazione processuale e i poteri rappresentativi, perché inerenti all'ammissibilità del ricorso.
La procura ad litem su foglio separato materialmente congiunto al ricorso è valida; non è richiesta una particolare modalità formale ulteriore rispetto al collegamento materiale con l'atto.
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973
La norma sopravvenuta delimita i casi in cui l'estratto di ruolo o la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili; incide sull'interesse ad agire, che però nel caso concreto risultava coperto da giudicato interno.
art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
La notificazione della cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, deve rispettare la disciplina richiamata, ma nel caso concreto la censura del ricorrente è stata respinta perché la notifica non aveva rispettato gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c. e la disciplina previgente non salvava l'atto.
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
La disciplina speciale delle notifiche tributarie è stata ricostruita alla luce della declaratoria di incostituzionalità e non può giustificare il mancato compimento delle formalità dovute nell'irreperibilità relativa.
La Corte ha escluso che l'art. 6 dello Statuto del contribuente potesse sostituire la disciplina speciale delle notificazioni tributarie; resta ferma la normativa di settore sulla notifica degli atti tributari.
Per l'irreperibilità relativa è necessaria l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla norma: deposito in casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione/ufficio e raccomandata informativa effettivamente ricevuta.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la declaratoria della Corte costituzionale che ha ritenuto irragionevole trattare in modo diverso, ai fini della notifica della cartella, situazioni identiche di irreperibilità relativa.
art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992
Il mancato esercizio dell'impugnazione nel termine ordinario non impedisce, di per sé, di rilevare l'illegittimità costituzionale della disciplina processuale se il rapporto non è ormai esaurito in senso definitivo.
È possibile confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione, quando il risultato finale è conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata la previsione sul raddoppio/contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento deve seguire integralmente la procedura dell'art. 140 c.p.c.; la mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o la mancata ricezione della raccomandata informativa comportano nullità della notifica.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale si applica anche agli atti compiuti prima della decisione, purché la loro validità sia ancora sub iudice e il rapporto non sia definitivamente esaurito.
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo è una condizione dell'azione a configurazione dinamica e può essere incisa da sopravvenienze normative, ma tale effetto è impedito dal giudicato interno formatosi sulla specifica questione.
- La validità della procura ad litem conferita su foglio separato materialmente congiunto al ricorso non richiede formalità ulteriori oltre al collegamento materiale tra procura e atto.
- Nel giudizio di legittimità è ammissibile il deposito di documenti che attengano all'ammissibilità del ricorso, inclusi quelli idonei a provare la legittimazione processuale e i poteri rappresentativi della parte ricorrente.
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