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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19417/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza con clausola di intrasferibilità, emesso su disposizione della società assicuratrice e destinato a un determinato beneficiario, ma incassato da una persona diversa. La società emittente ha convenuto la banca negoziatrice chiedendone la condanna al risarcimento dell'importo dell'assegno, sostenendo che il pagamento a soggetto non legittimato integrasse responsabilità della banca ex art. 43 legge assegni, in relazione alla violazione della diligenza professionale e degli obblighi di identificazione del prenditore. La banca si è difesa sostenendo di avere correttamente identificato il presentatore mediante documento d'identità e codice fiscale, e ha chiamato in causa la banca presso cui era stato aperto il rapporto di deposito. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda contro la banca negoziatrice, mentre il tribunale, in riforma, ha escluso la responsabilità della banca ritenendo diligente l'identificazione del prenditore. In cassazione la società assicuratrice ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 43 l. assegni, degli artt. 1176, 1189, 1218 c.c.; violazione dell'art. 1256 c.c.; violazione dell'art. 1992, comma 2, c.c.; violazione degli artt. 40 e 41 c.p.c. per difetto di motivazione e di nesso causale; e infine censura sulle spese. Ha sostenuto, in sintesi, che il tribunale avrebbe erroneamente escluso la colpa della banca, avrebbe applicato norme inconferenti, avrebbe omesso l'esame del nesso causale e avrebbe mal regolato il capo sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, nella sostanza, dirette a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione di diligenza compiuti dal giudice di merito, senza dedurre in modo specifico una reale violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti. Ha ribadito che, in tema di assegno non trasferibile, la banca negoziatrice può liberarsi provando di avere identificato il prenditore con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., e ha ritenuto conforme a diritto l'affermazione secondo cui l'identificazione effettuata mediante carta d'identità e codice fiscale, in assenza di segni di falsificazione del titolo, è sufficiente. È stata inoltre applicata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria in favore della banca incorporante e disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni)

    "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La disposizione si applica anche all'assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità e individua come soggetto responsabile anche la banca negoziatrice; tuttavia questa può andare esente da responsabilità provando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza del professionista bancario costituisce il parametro per valutare se la banca negoziatrice abbia assolto correttamente l'obbligazione di identificazione del prenditore.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità della banca è ricondotta alla responsabilità contrattuale da inadempimento; la banca si libera provando che l'inadempimento non le è imputabile per avere usato la diligenza richiesta.

  • art. 1189 c.c.

    La ricorrente l'ha invocato ma la Corte non ne ha ritenuto l'applicabilità alla fattispecie, confermando che la questione va risolta sulla base della disciplina dell'assegno non trasferibile e della responsabilità contrattuale della banca.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    La ricorrente l'ha richiamato, ma la Corte non ne ha fatto applicazione, ritenendolo non decisivo rispetto al regime speciale dell'assegno e alla responsabilità della banca negoziatrice.

  • art. 1256 c.c.

    La censura relativa a questa norma è stata ritenuta inammissibile e non pertinente alla soluzione della controversia.

  • artt. 40 e 41 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il difetto di nesso causale, ma la Corte ha escluso che la motivazione del tribunale fosse apparente o mancante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata presentasse un'anomalia motivazionale riconducibile a questa norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale e che il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha richiamato l'onere di specificità del ricorso, rilevando la confusione e la non univocità delle censure articolate.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo la condotta processuale della ricorrente connotata da colpa grave e abuso del processo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • d.lgs. n. 231 del 2007, art. 19

    La disciplina antiriciclaggio è richiamata come conferma che l'identificazione della clientela può avvenire, per le persone fisiche, mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto.

  • r.d. n. 773/1931, artt. 3 e 4 e ss.

    È richiamato quale base normativa della carta d'identità come fondamentale strumento di identificazione personale.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 1, lett. c) e d)

    Richiamato come disciplina dell'identificazione personale mediante documento d'identità.

  • r.d. n. 635/1940, art. 292

    Citato a conferma del ruolo della carta d'identità nel sistema di identificazione personale.

Massime di principio

  • In tema di assegno non trasferibile o di traenza munito di clausola di intrasferibilità, la banca negoziatrice risponde contrattualmente del pagamento a soggetto non legittimato, ma può liberarsi provando di avere identificato il prenditore con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • Il giudizio sulla diligenza professionale dell'intermediario bancario è un giudizio di diritto fondato su clausole generali e può essere censurato in cassazione solo se si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento o con gli standards sociali e normativi rilevanti; non è consentita una mera rilettura del merito.
  • L'identificazione della persona fisica che presenti un titolo all'incasso può essere normalmente effettuata mediante il riscontro di un documento di identità valido; in assenza di segnali concreti di falsificazione o anomalia del titolo, non è esigibile dalla banca l'esecuzione di verifiche straordinarie ulteriori, come accertamenti presso uffici anagrafici o richieste di più documenti.
  • La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando mira soltanto a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e chiaramente riferibili alle singole statuizioni impugnate; la formulazione confusa o cumulativa dei motivi, priva di un effettivo confronto tra norma e decisione, espone il ricorso all'inammissibilità.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAssegnoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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