Cassazione Civile, Ordinanza n. 21118/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
Una società in accomandita semplice, operante nel commercio di preziosi, era stata destinataria di avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, emessi in relazione a incongruenze rispetto agli studi di settore e a diverse irregolarità contabili: omessa indicazione del dettaglio delle rimanenze iniziali e finali, fatture ritenute incomplete per vendite di beni a stock o a peso, andamento anomalo delle scorte e concentrazione degli acquisti nell'ultimo trimestre del 2005. La contribuente aveva impugnato gli atti, ottenendo ragione in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione e accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento e il cumulo giuridico delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione la ex socia accomandataria deduceva, con il primo motivo, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le irregolarità contabili richiamate non erano idonee a fondare un maggior reddito e che la CTR aveva mal valutato i dati relativi a rimanenze, fatture, scorte e acquisti; con il secondo motivo denunciava violazione della disciplina sanzionatoria tributaria e del principio di colpevolezza, nonché omessa pronuncia sulla censura relativa alle sanzioni, contestando l'uso di presunzioni per affermare l'illecito e la compatibilità della disciplina interna con i principi convenzionali. La Corte, tuttavia, rilevava d'ufficio un vizio preliminare: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, necessaria per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi societari e dei redditi imputati ai soci, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché rileva d'ufficio la nullità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Richiamando il principio dell'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone e la prosecuzione del litisconsorzio necessario anche dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, conclude che il contraddittorio non era stato integrato nei confronti di tutti i soci. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutti i soggetti necessari.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a fondamento dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo dei redditi, richiamata come base dell'atto impositivo impugnato
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata come base dell'accertamento IVA a fronte di irregolarità contabili
richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
richiamato come parametro dei vizi denunciati in cassazione (motivazione apparente, omesso esame, omessa pronuncia, violazione di legge)
art. 4, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente in tema di principio di colpevolezza nelle sanzioni tributarie
art. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione soggettiva della sanzione tributaria
art. 5, D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente quale norma sanzionatoria tributaria
art. 6, D.Lgs. n. 471 del 1997
richiamato dalla ricorrente quale norma sanzionatoria tributaria
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione alla natura afflittiva delle sanzioni tributarie
art. 7 CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione ai principi penalistici applicabili alle sanzioni tributarie
art. 46 CEDU
invocato dalla ricorrente insieme agli altri parametri convenzionali
richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte come norma processuale che impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario
art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte quale norma sulla riunione dei giudizi in presenza di più cause connesse
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
richiamato nel principio sull'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto accertamenti di redditi riferibili a società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
- Il litisconsorzio necessario nelle società di persone sussiste anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese: i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto e devono partecipare al giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il giudice di legittimità rileva una nullità processuale che impedisce l'esame del merito, deve cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
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