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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02955/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento IVA per il periodo d'imposta 2008, emesso a seguito di esame della contabilità e di una richiesta di rimborso IVA, con riguardo ai rapporti intercorsi con altra società. La contribuente ha dedotto sette motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sull'onere della prova, sostenendo che l'atto impositivo fosse immotivato; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla firma dell'avviso da parte del capo area delegato; (4) ulteriore vizio motivazionale sulla ritenuta mancanza della prestazione imponibile IVA; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice ricostruito la fattispecie in luogo dell'Ufficio e per non aver considerato l'esistenza di più obbligazioni; (6) violazione delle norme IVA e degli artt. 1381, 1406 e 2697 c.c. per l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni; (7) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'accordo tra le due società e alle prestazioni ivi previste. La Corte ha ritenuto infondati i motivi 1, 2 e 5, ha dichiarato inammissibile il motivo 3 perché introduceva una questione nuova sulla mancata produzione della delega, ha dichiarato inammissibile il motivo 6 perché non colpiva la ratio decidendi, e ha dichiarato inammissibile il motivo 7 per la c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato sia sulla sufficienza dell'avviso di accertamento sia sull'insussistenza delle prestazioni dedotte, evidenziando che dalla documentazione emergevano solo atti intesi a trasferire preliminari di compravendita senza prova di un'effettiva prestazione di servizi o di un corrispettivo. In particolare, la CTR aveva escluso che vi fosse stata la cessione dei contratti preliminari per mancanza del consenso scritto dei contraenti ceduti, e da tale difetto aveva fatto discendere anche l'irrilevanza delle ulteriori prestazioni prospettate dalla società. La Corte ha inoltre precisato che, poiché le prestazioni non erano risultate esistenti, era superfluo discuterne il regime IVA. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che il vizio ricorresse, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente e intellegibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato quale parametro costituzionale della motivazione della sentenza; la Corte ha precisato che l'anomalia motivazionale rileva solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 7, L. 212/2000

    invocato per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 56, d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione e IVA; la Corte ha ritenuto infondata la censura per adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo.

  • art. 23, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nell'ambito della critica alla motivazione dell'avviso; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha confermato che, una volta dedotti elementi indiziari dall'Ufficio, spettava alla contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

  • art. 42, d.P.R. 600/1973

    evocato per contestare la legittimazione del firmatario dell'avviso; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non risultante affrontata nei gradi di merito nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione o ricostruzione officiosa della fattispecie; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la CTR aveva esaminato e deciso la questione della mancata esistenza delle prestazioni.

  • artt. 3, comma 1, 3, comma 2, n. 5, 19 e 30, d.P.R. 633/1972

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'assoggettabilità a IVA delle prestazioni; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché le prestazioni non erano state ritenute esistenti.

  • artt. 1381, 1406 e 2697 c.c.

    richiamati per la qualificazione delle prestazioni e della cessione contrattuale; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, basata sull'assenza della prestazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo di omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento al motivo ex n. 5; la Corte ha ribadito che il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e, in caso di doppia conforme, soggiace al limite di ammissibilità dell'art. 348-ter, comma 5.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sanzionare l'inammissibilità del motivo che non si confronta con la decisione impugnata e si risolve in un "non motivo".

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo disponibile.

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva, in tutto o in parte essenziale, di argomentazione intellegibile o presenti un contrasto insanabile tale da impedire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta la mera insufficienza della motivazione.
  • In materia tributaria, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone in modo chiaro e completo le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e consente al contribuente di difendersi compiutamente.
  • Quando l'Ufficio contesta l'inesistenza di operazioni imponibili, una volta allegati elementi indiziari grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e dei corrispettivi dedotti.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si appunti su questioni diverse o superate dall'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di una questione nuova, non risultante discussa nei gradi di merito nei termini in cui viene prospettata in cassazione, è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Se il giudice di merito accerta l'inesistenza della prestazione dedotta, diventa irrilevante discutere il regime fiscale o IVA che quella prestazione avrebbe avuto se fosse esistita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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