Cassazione Civile, Ordinanza n. 17351/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato al lavoratore da una società siderurgica, poi ammessa ad amministrazione straordinaria, per il ritardo nell'intervento su una vasca dell'impianto di trattamento delle acque durante il turno notturno. Secondo l'accertamento di merito, il lavoratore, addetto al pronto intervento meccanico, avrebbe ignorato per circa quattro ore un allarme acustico e visivo, intervenendo solo molte ore dopo per chiudere una valvola di scarico dell'olio, con conseguente tracimazione del lubrificante e dell'acqua, sversamento in fogna e in mare, e danni patrimoniali e ambientali. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità del licenziamento in sede di rinvio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e del diritto di difesa, sostenendo che gli era stato contestato un semplice ritardo nell'adempimento e non l'abbandono del posto o la creazione di pericolo; erronea applicazione della sanzione espulsiva invece di quella conservativa prevista dal CCNL; erronea valutazione delle prove e delle presunzioni circa le sue mansioni e la sua capacità di pronto intervento; insussistenza dell'illiceità della condotta, che sarebbe dipesa anche da un malfunzionamento del cicalino e da un colpo di sonno assimilabile a malore, per assunzione di un farmaco sedativo, con censura anche sul diniego di ammissione di prova orale e sull'omesso esercizio di poteri istruttori officiosi; infine, omessa compensazione delle spese in ragione del parziale accoglimento in primo grado. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito di tali censure: ha verificato d'ufficio la tempestività del ricorso, rilevando che nel rito Fornero il termine breve di sessanta giorni per ricorrere in cassazione decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza, effettuata via PEC. Accertata la comunicazione al difensore del lavoratore della sentenza d'appello in data 17 aprile 2019 e la notifica del ricorso solo il 17 ottobre 2019, ha dichiarato il ricorso tardivo e quindi inammissibile, con condanna alle spese e rilievo ai fini del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione via PEC del testo integrale della sentenza d'appello nel rito Fornero. La verifica preliminare della tempestività ha assorbito ogni altra questione di merito relativa alla legittimità del licenziamento disciplinare, alla qualificazione della condotta e alla regolazione delle spese. Il lavoratore è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società controricorrente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla contestazione disciplinare e sul diritto di difesa; non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al licenziamento; non oggetto di scrutinio decisivo
richiamato dal ricorrente sulla giusta causa; non scrutinato nel merito
richiamato dal ricorrente per asserita ultrapetizione/immutabilità della contestazione; non decisivo
richiamato in relazione all'interpretazione del CCNL e della contestazione disciplinare; non decisivo
richiamato dal ricorrente sulla diligenza del prestatore; non decisivo
richiamato dal ricorrente, ma non centrale nella decisione
richiamato in relazione alla tutela contro il licenziamento; la Corte tratta il rito Fornero connesso alla disciplina dell'impugnazione
la Corte afferma che, nel rito Fornero, il ricorso per cassazione va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, a pena di decadenza
la comunicazione del testo integrale della sentenza tramite cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve nel rito Fornero, quale previsione speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale
art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c.
richiamato per la modalità di comunicazione del biglietto di cancelleria e del testo integrale della sentenza
art. 16 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012
richiamato per la comunicazione telematica agli indirizzi PEC prescritti
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
richiamato per la trattazione camerale e le conclusioni scritte del P.G.
richiamato per il deposito di memorie
richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria documentale; non decisivo
richiamato dal ricorrente sulle presunzioni; non decisivo
richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; non decisivo
richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; non decisivo
richiamato dal ricorrente; non decisivo
richiamato dal ricorrente con riferimento ai poteri istruttori e al rito del lavoro
richiamato anche con riferimento al regime sanzionatorio del licenziamento
richiamato dal ricorrente per profili di sicurezza del lavoro, senza esame di merito
richiamato dal ricorrente per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro
richiamato per la richiesta di compensazione delle spese; la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, applica il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'eventuale raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale del rito Fornero sul termine breve per impugnare
richiamato come termine lungo del regime generale, non applicabile in via prevalente alla fattispecie speciale
Massime di principio
- Nel rito c.d. Fornero, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di reclamo decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza, anche se trasmessa via PEC, e tale disciplina speciale deroga al regime generale degli artt. 325 e 327 c.p.c.
- Ai fini della decorrenza del termine breve è sufficiente la comunicazione del testo integrale del provvedimento; il mero avviso di deposito non è, da solo, idoneo a far decorrere il termine di impugnazione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve previsto da una disciplina speciale processuale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Nel rito del lavoro soggetto alla disciplina Fornero, la fase di rinvio resta soggetta alla medesima scansione processuale speciale, incluso il termine breve per il ricorso per cassazione.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione è questione preliminare e assorbente rispetto a tutte le censure di merito, comprese quelle relative alla qualificazione del licenziamento e alla valutazione delle prove.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e può darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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