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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato nel gennaio 2012 a un dipendente, accusato di avere redatto e diffuso due lettere anonime dal contenuto offensivo e diffamatorio nei confronti di un dirigente aziendale, una datata 19 febbraio 2004 e una datata 18 gennaio 2010. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso, mentre la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della riconducibilità delle lettere al lavoratore e aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18 l. n. 300/1970. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi al ritrovamento dei file su supporti informatici nella disponibilità del dipendente; violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727-2729 c.c. per mancata valutazione di prove indiziarie; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita decisione su prove non offerte; violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost. per pretesa errata distribuzione dell'onere probatorio; violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per mancata considerazione della mancata contestazione sulla diffusione della lettera del 2004; violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di correzione della motivazione di primo grado relativa alla lettera del 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi perché diretti, sotto l'apparente denuncia di vizi di legittimità, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso vizi nella valutazione presuntiva, chiarendo che la prova per presunzioni richiede solo gravità, precisione e concordanza e che il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. laddove l'asserito omesso esame riguardava elementi istruttori e non un fatto storico decisivo non esaminato. Ha infine escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., precisando che essa sussiste solo quando l'onere della prova venga erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'apprezzamento del risultato della prova. Il sesto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva comunque motivato sia sull'inammissibilità della richiesta di correzione, sia, in via autonoma, sulla mancanza di prova della riferibilità al lavoratore anche della seconda lettera. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 5; comma 1 nn. 3 e 4

    Il vizio ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori; i vizi ex nn. 3 e 4 non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o su prove legali disattese; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel medesimo senso dell'art. 115 c.p.c. come parametro non violato dalla mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva può fondarsi su inferenze logiche tratte da fatti noti, purché tali da rendere probabile il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si ha solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla ricorrente ma non accolto come parametro autonomamente decisivo.

  • art. 416 c.p.c.

    La mancata contestazione non impedisce al giudice di rilevare la carenza di prova, se il fatto costitutivo della legittimità del recesso non risulta dimostrato.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo se manca l'esplicitazione del percorso logico-argomentativo e del quadro probatorio; non quando la motivazione, pur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale mancata decisione su un capo di domanda o eccezione; non vi è omissione se il giudice si pronunci, anche implicitamente o con autonoma ratio, sulla questione proposta.

  • art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300

    Per il licenziamento intimato prima della legge n. 92/2012 è stata applicata la tutela reintegratoria piena, con reintegra e risarcimento parametrato alle retribuzioni globali di fatto maturate fino alla reintegrazione, detratto quanto percepito aliunde.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene disposto l'ulteriore contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi di prova o indizi già implicitamente valutati.
  • La prova per presunzioni è legittima quando il giudice desuma il fatto ignoto da fatti noti sulla base di un ragionamento probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti; il relativo apprezzamento appartiene al merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata dalla legge; non quando si contesti che la parte onerata abbia o meno assolto tale onere.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il libero apprezzamento delle prove, ma solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo in presenza di una totale mancanza di decisione su una domanda, eccezione o capo autonomo; non sussiste se la questione è comunque esaminata e respinta anche per una ratio autonoma.
  • In materia di licenziamento disciplinare, l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare i fatti posti a base del recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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