Cassazione Civile, Ordinanza n. 17290/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado da una lavoratrice per far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la convenuta, relativamente all'attività di assistenza svolta in favore della madre della stessa convenuta, e per ottenere le relative spettanze retributive. I giudici di merito hanno escluso la subordinazione, ritenendo che le prestazioni fossero state rese in modo discontinuo, senza orari predeterminati e in ragione di esigenze organizzative della lavoratrice, dunque per spirito di benevolenza, affezione e solidarietà, non con finalità lucrative. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., lamentando la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, che secondo la ricorrente sarebbe stato litisconsorte necessario perché dall'accertamento del rapporto di lavoro sarebbe derivato l'obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali. La controricorrente ha resistito e ha anche chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, in controversie su omissioni contributive, sussiste solo quando il lavoratore chieda anche la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi all'ente; nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato né trascritto, come richiesto dall'art. 366, n. 6, c.p.c., la proposizione di una simile domanda nel giudizio di primo grado. La Corte ha inoltre ravvisato i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della controricorrente, oltre alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stata la base formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e nullità del procedimento.
Il litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale sussiste solo se nel giudizio è proposta anche domanda di condanna al versamento dei contributi omessi; in mancanza di tale domanda non può dirsi integrato il presupposto della nullità per difetto di contraddittorio.
Il ricorso deve indicare e localizzare con precisione gli atti e il contenuto delle parti rilevanti; la mancata trascrizione/localizzazione della domanda di contributi impedisce il controllo di ammissibilità del motivo.
È la norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
Consente la condanna aggravata per abuso del processo; la Corte la applica ravvisando colpa grave e proposizione di un ricorso palesemente infondato, privo della minima diligenza argomentativa.
art. 111 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della responsabilità aggravata, in collegamento con i principi del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 8956 del 2020
Richiamata per il principio sul litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale in presenza di domanda di condanna contributiva.
Cass. n. 17320 del 2020
Richiamata per il medesimo principio sul litisconsorzio necessario in tema di contributi omessi.
Cass. n. 24924 del 2020
Richiamata per il medesimo principio sul litisconsorzio necessario in tema di contributi omessi.
Cass. n. 701 del 2024
Richiamata per il medesimo principio sul litisconsorzio necessario in tema di contributi omessi.
Cass., S.U. n. 8950 del 2022
Richiamata per il principio di specificità del ricorso per cassazione e per l'onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo.
Cass. n. 36591 del 2023
Richiamata per affermare che la mala fede o colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c. può desumersi anche da elementi extratestuali e da intenti abusivi o eccedenti la normale funzione del processo.
Cass., S.U. n. 32001 del 2022
Richiamata per qualificare come indice di mala fede o colpa grave la proposizione del ricorso con coscienza dell'infondatezza o senza normale diligenza nel verificare la fondatezza della propria posizione.
CEDU, Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021
Richiamata per affermare che il requisito di specificità del ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, pur restando necessario l'onere di chiarezza e localizzazione degli atti.
Massime di principio
- In materia di litisconsorzio necessario per omissioni contributive, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale è dovuta solo quando il lavoratore abbia domandato anche la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi; il mero accertamento del rapporto di lavoro non basta.
- Nel ricorso per cassazione che deduca la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente gli atti da cui risulta il presupposto del litisconsorzio, nel rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La carenza dei presupposti fattuali della censura, unita alla mancata diligenza nell'allegazione e nella specificazione degli atti processuali, può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione.
- La responsabilità aggravata per abuso del processo può essere desunta anche da elementi del contesto processuale e non solo dal tenore letterale degli atti, quando l'impugnazione sia proposta senza un serio sforzo argomentativo contro il diritto vivente consolidato.
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