Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una decisione di merito che, accertata l'illegittimità di una serie di contratti a termine stipulati da una dipendente con un'azienda sanitaria pubblica per difetto della causale giustificatrice, aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato per la natura pubblicistica del datore di lavoro, riconoscendo invece un risarcimento del danno 'comunitario' quantificato in otto mensilità della retribuzione globale di fatto. L'azienda sanitaria ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con cinque motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla doglianza relativa alla ritenuta abusiva reiterazione dei contratti a termine per asserita carenza di prova, in mancanza della produzione dei contratti; (2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla sussistenza e all'entità del danno risarcibile; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la lavoratrice non avrebbe provato l'abusivo ricorso al termine; (4) violazione di norme in tema di quantificazione del danno, lamentando l'uso dell'art. 32 l. n. 183/2010 quale parametro nonostante la successiva modifica normativa richiamata; (5) violazione dei criteri di liquidazione del danno e dell'art. 8 l. n. 604/1966, ritenendo la misura riconosciuta non conforme ai parametri legali. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la Corte territoriale aveva comunque disatteso le censure mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e mediante valutazione diretta del certificato di servizio, valutazione insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, nelle controversie relative all'abusivo ricorso al contratto a termine nel pubblico impiego, il lavoratore deve provare solo l'avvenuto impiego a termine, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare la legittimità del termine ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 ratione temporis applicabile. Quanto al danno, la Corte ha escluso sia il vizio di omessa pronuncia sia la violazione di legge, chiarendo che l'art. 32 l. n. 183/2010 è utilizzabile come parametro oggettivo per la liquidazione del danno comunitario, entro i limiti previsti dalla norma, e che il richiamo all'art. 8 l. n. 604/1966 riguarda solo i criteri di quantificazione. Ha infine osservato che la motivazione sulla misura dell'indennità non era mancante, essendo stata ancorata alla durata complessiva del rapporto illegittimamente instaurato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
la violazione non ricorre quando la decisione di merito, anche per relationem o per implicito, disattende la censura proposta e non omette un provvedimento indispensabile per la soluzione della controversia
art. 2697 c.c.
nel caso di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego, il lavoratore assolve l'onere probatorio dimostrando l'avvenuto impiego a termine, mentre spetta al datore provare la legittimità del termine
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
nel testo applicabile ratione temporis
è il parametro normativo che impone al datore pubblico di comprovare la legittimità del ricorso al contratto a termine
art. 32 l. n. 183/2010
è utilizzabile come parametro oggettivo per la liquidazione del danno comunitario; la misura va determinata tra il minimo e il massimo previsti dalla disposizione
art. 8 l. n. 604/1966
richiamato solo come criterio di orientamento per la quantificazione dell'indennità, non come parametro esclusivo o autonomamente decisivo
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto; gli argomenti incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattesi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la determinazione equitativa dell'indennità entro il minimo e il massimo è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito rigetta implicitamente la censura incompatibile con la soluzione adottata o richiama per relationem la decisione di primo grado, purché la motivazione consenta di comprendere la ragione del rigetto.
- Nel contenzioso sul contratto a termine nel pubblico impiego, il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto a termine, mentre l'amministrazione datrice deve dimostrare la legittimità dell'apposizione del termine e la ricorrenza dei relativi presupposti legali.
- Ai fini del risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a termine, il giudice può utilizzare come parametro oggettivo la disciplina indennitaria prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010, graduando la misura tra il minimo e il massimo legali in relazione ai criteri di riferimento richiamati dall'art. 8 l. n. 604/1966.
- La determinazione equitativa dell'indennità entro una forbice legale è censurabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, oppure per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nel processo civile, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione delle parti, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma logicamente coerente con il decisum.
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