Cassazione Civile, Ordinanza n. 17311/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 1 febbraio 2015 con scadenza il 30 aprile 2015. La lavoratrice ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, con riammissione in servizio e pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La Corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo che mancasse la forma scritta del contratto a termine e che tale vizio non potesse essere sanato mediante la prova dello smarrimento del documento; ha inoltre applicato la conversione e la tutela indennitaria. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea esclusione della prova scritta della clausola appositiva del termine, sostenendo che dagli atti risultasse comunque un’intesa progressiva tra le parti; 2) violazione delle norme che disciplinano l’assunzione e il regime delle aziende pubbliche di servizi alla persona, contestando la qualificazione e l’applicabilità della disciplina di conversione; 3) erronea applicazione del divieto di conversione previsto dall’art. 5, d.l. n. 702/1978; 4) erronea riconduzione della fattispecie all’abusiva reiterazione di contratti a termine e conseguente erronea applicazione del regime probatorio e dell’indennità risarcitoria, trattandosi invece di un unico contratto affetto da vizio formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha ritenuto che i documenti richiamati dalla ricorrente riguardassero solo le fasi preliminari della procedura assunzionale e non potessero sostituire la forma scritta del contratto. Ha invece affermato che, per le aziende pubbliche di servizi alla persona, le norme settoriali sulle assunzioni impongono procedure selettive e pubblicizzate e operano come limite imperativo alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite. Conseguentemente, esclusa la conversione, è stata esclusa anche l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; inoltre, trattandosi di un unico rapporto e non di reiterazione abusiva, non si applica l’alleggerimento probatorio relativo al danno comunitario e il danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca. La sentenza d’appello è stata cassata nei capi accolti e la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria della lavoratrice. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
la forma scritta del contratto a termine va verificata con riferimento al contratto sottoscritto al momento della stipulazione; gli atti preliminari alla selezione non possono sostituirla.
l'incontro delle volontà deve risultare dal contratto e non da documentazione prodromica alla procedura di assunzione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001
invocato per contestare l'assoggettamento dell'ente alla disciplina del termine, ma la Corte ha ritenuto decisive le norme speciali sulle assunzioni.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione alla disciplina del lavoro a termine e al risarcimento, ma non applicabile come base per la conversione nel caso concreto.
ritenuto ostativo alla conversione del contratto a termine nullo nel regime speciale applicabile all'ente.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
l'indennità onnicomprensiva non è dovuta se viene esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
in assenza di conversione e fuori dall'ipotesi di reiterazione abusiva, il danno deve essere allegato e provato da chi lo deduce.
art. 11, d.lgs. n. 207/2011
assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate
per le aziende pubbliche di servizi alla persona le assunzioni sono soggette a requisiti formali e sostanziali che impediscono la conversione automatica del rapporto nullo.
direttiva 1999/70/CE
invocata in tema di tutela contro l'abuso del lavoro a termine, ma la Corte esclude che il relativo regime probatorio si applichi a un solo contratto affetto da vizio formale.
art. 39, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449
richiamato dall'art. 11, d.lgs. n. 207/2011, come base della programmazione delle assunzioni nelle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Massime di principio
- La mancanza di forma scritta del contratto a termine non può essere colmata da atti o documenti riferiti alla sola fase preliminare della selezione, se non risulta il contratto sottoscritto contenente la clausola appositiva del termine.
- Nei rapporti di lavoro a termine con enti soggetti a norme imperative settoriali sulle assunzioni, la conversione a tempo indeterminato è preclusa quando la disciplina speciale impone procedure selettive o altre condizioni oggettive e soggettive per l'assunzione.
- L'invalidità del termine non comporta automaticamente il risarcimento parametrato all'art. 32 l. n. 183/2010 se non è configurabile la fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
- Quando si controverte di un unico contratto a termine viziato da nullità formale e non di reiterazione abusiva, non opera l'agevolazione probatoria costruita per il danno da abuso del termine: il danno va allegato e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
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