Cassazione Civile, Ordinanza n. 17310/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Le ricorrenti agivano per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per lavoro straordinario svolto tra il 1° gennaio 1987 e il 30 aprile 1994 presso la Casa di Ospitalità S. Bellia di Paternò, contestando un accordo aziendale del 9 novembre 1994 che aveva previsto la compensazione di quelle ore con riposi compensativi. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la natura pubblica dell'ente datore di lavoro. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 37, 115, 116 e 409 ss. c.p.c., sostenendo che l'ente non avesse provato la propria natura pubblica e che, per il periodo controverso, dovesse valere la natura privata dell'originaria Casa di Ospitalità, sorta da testamento olografo di un privato; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'origine privatistica dell'ente; (3) violazione dell'art. 30 l.r. Sicilia n. 22/1986 e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere attribuito valore decisivo al decreto regionale di riconoscimento, ritenuto non costitutivo e non sufficiente a fondare la natura pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva declinato la giurisdizione. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, perché la lite riguardava crediti maturati in un periodo anteriore alla fusione che aveva dato vita all'IPAB e perché, sulla base degli atti, la Casa di Ospitalità S. Bellia risultava istituita da un privato con testamento olografo e con elementi di struttura e ispirazione religiosa incompatibili con una immediata qualificazione pubblicistica. La Corte ha anche ribadito che l'atto amministrativo regionale aveva valore meramente ricognitivo e che l'accertamento della natura pubblica o privata dell'ente spetta al giudice ordinario, secondo i criteri del d.P.C.M. 16 febbraio 1990. Ha quindi rimesso le parti dinanzi alla Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla natura pubblica dell'ente; grava sulla parte interessata a dimostrare la natura pubblica l'onere di provare origine, struttura e fonti di finanziamento.
invocati come parametri della censura sulla prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie nella questione di giurisdizione.
richiamati dalle ricorrenti per sostenere la natura lavoristica e quindi la giurisdizione ordinaria della controversia.
d.P.C.M. 16 febbraio 1990
utilizzato come criterio ricognitivo dei principi generali per distinguere tra istituzioni private e pubbliche; l'accertamento deve essere concreto e fondato sulle risultanze statutarie e sulle fonti di finanziamento.
art. 30 l.r. Sicilia n. 22 del 1986
l'atto amministrativo adottato in base a tale norma è qualificato come meramente ricognitivo e non costitutivo della natura pubblica dell'ente.
legge n. 6972 del 1890
richiamata in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non consentiva di riconoscere la natura privata degli enti regionali o infraregionali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle istituzioni di assistenza e beneficenza, la qualificazione dell'ente come pubblico o privato va compiuta in concreto dal giudice ordinario, secondo i criteri desumibili dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dalle risultanze statutarie e patrimoniali dell'ente.
- Se la natura pubblica dell'ente non risulta già in modo certo dagli atti, l'onere di provarla grava sulla parte che intende avvalersene; devono essere dimostrati origine, struttura e fonti ordinarie di finanziamento.
- Ai fini della giurisdizione sulle pretese dei dipendenti, rileva il petitum sostanziale e il rapporto dedotto in giudizio nel periodo in cui il credito è maturato; non è decisivo un successivo riassetto organizzativo dell'ente se la lite concerne un periodo anteriore.
- L'atto amministrativo regionale di riconoscimento o classificazione dell'ente ha valore meramente ricognitivo e non vincola il giudice, che deve autonomamente verificare la natura dell'istituzione.
- La natura privata può desumersi, tra l'altro, dall'origine in un atto di liberalità di un privato, da un governo dell'ente con significativa presenza di nomine private e da fonti di finanziamento di matrice privata o religiosa.
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