Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso due distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2003: uno nei confronti della società, fondato su indagini bancarie e volto a recuperare a tassazione maggiori ricavi con effetti su IRPEG, IRAP e IVA; l'altro nei confronti del socio di maggioranza, per imputargli per trasparenza maggiori redditi di capitale ai fini IRPEF, pari al 99% del reddito societario accertato. Entrambi gli avvisi erano stati annullati in primo grado; la CTR aveva rigettato gli appelli dell'Agenzia, ritenendo inammissibile, per novità, la deduzione sulla riferibilità alla società dei conti intestati personalmente al socio e, comunque, escludendo nel merito la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti e della riferibilità degli stessi alla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuova in appello una questione già dedotta in primo grado e che, in ogni caso, la motivazione sul merito fosse errata perché i conti dovevano ritenersi riferibili alla società.
La decisione
Per il soggetto persona fisica la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, perché risulta presentata istanza di definizione agevolata ex d.l. 119/2018, con versamento della prima rata e senza diniego dell'Agenzia né istanza di trattazione entro il termine previsto. Quanto alla società, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato: la Corte ha rilevato che, anche a prescindere dalla questione processuale sull'art. 57 del processo tributario, la CTR aveva comunque deciso nel merito con accertamento di fatto insindacabile in cassazione, escludendo la riferibilità alla società dei conti intestati al socio e rilevando l'assenza di prova della fittizietà dell'intestazione e della qualità di legale rappresentante del socio nell'anno d'imposta contestato. Le spese sono state regolate per soccombenza, con condanna dell'Agenzia verso la società e disciplina specifica per il soggetto che ha aderito alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'utilizzo delle indagini bancarie come base presuntiva per l'accertamento dei maggiori ricavi.
art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale fondamento delle indagini bancarie anche ai fini IVA.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario vieta la proposizione di nuove domande ed eccezioni in appello; la Corte osserva che, nel caso concreto, la questione della riferibilità dei conti era già stata dedotta in primo grado.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel ricorso, in relazione alla disciplina delle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova della riferibilità dei conti correnti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
indica il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
norme processuali che hanno scandito la trattazione in camera di consiglio.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie; la pendenza dell'istanza e il versamento della prima rata, senza diniego né istanza di trattazione, determinano l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
decorso il termine senza istanza di trattazione, la controversia si estingue.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non opera quando la questione sia stata già introdotta, anche solo in termini sostanziali, nelle difese di primo grado.
- Quando la decisione d'appello fonda il rigetto sull'accertamento di fatto circa la non riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società, tale valutazione è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
- Per attribuire alla società i conti formalmente intestati al socio occorre una prova adeguata della fittizietà dell'intestazione o di elementi concreti che ne dimostrino la sostanziale riferibilità all'ente.
- In tema di accertamento bancario, la presunzione derivante dalle indagini sui conti può essere vinta dal contribuente con prova contraria idonea a escludere la riferibilità delle operazioni al soggetto accertato.
- La definizione agevolata della controversia tributaria, ove perfezionata nei termini previsti e in assenza di diniego o di istanza di trattazione, determina l'estinzione del giudizio nei confronti del soggetto che vi aderisce.
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