Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione forzata di quote sociali, promossa dal fallimento di una società contro il titolare delle quote, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano emetteva un'ordinanza di fissazione dell'udienza per la vendita delle quote pignorate. Nella stessa ordinanza il giudice esprimeva un'opinione generale secondo cui la competenza territoriale nelle espropriazioni di quote sociali dovrebbe radicarsi nel luogo della sede sociale, ma affermava che nel caso concreto il rilievo officioso dell'incompetenza era ormai precluso. Il debitore proponeva ricorso per regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 152 c.p.c. per avere l'ordinanza distolto la causa dal giudice naturale e creato un termine perentorio non previsto dalla legge; con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 812, 2470 e 2471 c.c., sostenendo che la competenza per la vendita forzata delle quote spettasse al Tribunale di Parma, sede della società, e non a Milano. Il fallimento resisteva e chiedeva anche la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il regolamento di competenza presuppone una statuizione, anche implicita, sulla competenza, mentre l'ordinanza impugnata non conteneva una vera decisione sulla competenza, limitandosi a svolgere considerazioni generali e a ritenere ormai precluso il rilievo officioso. Ha inoltre affermato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, ma solo con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; solo la sentenza che definisce tale opposizione può poi essere sottoposta a regolamento di competenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando un abuso del processo per la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile in violazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, lo ha condannato altresì al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 25 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del giudice naturale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'ammissibilità del regolamento.
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa creazione di un termine perentorio non previsto dalla legge.
Usato dal ricorrente quale parametro formale del secondo motivo di ricorso per cassazione/regolamento.
Usato dal ricorrente quale parametro formale del primo motivo per nullità del provvedimento.
Richiamato dalla Corte per affermare che il regolamento di competenza presuppone una pronuncia sulla competenza.
Richiamato dalla Corte per distinguere tra regolamento necessario e facoltativo in presenza di pronuncia sulla competenza, da sola o insieme al merito.
Richiamato per il deposito delle scritture difensive nel regolamento di competenza.
Indicata dalla Corte come l'unica via di impugnazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
art. 618, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare che la sentenza sull'opposizione agli atti esecutivi, pur non impugnabile, è soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e ss. c.p.c.
Richiamato come base del controllo di competenza attraverso la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla individuazione del giudice competente per la vendita delle quote sociali.
Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale.
Invocato dal ricorrente per la disciplina della vendita forzata delle partecipazioni sociali.
Applicato per sanzionare la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile come abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla Corte nel bilanciamento tra accesso alla tutela giurisdizionale e strumenti dissuasivi contro impugnazioni pretestuose.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti che contengano una statuizione, espressa o implicita, sulla competenza; in mancanza di una simile pronuncia il rimedio è inammissibile.
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza: la contestazione va proposta con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e solo la sentenza che decide tale opposizione può essere sottoposta a regolamento di competenza.
- Nel processo esecutivo il controllo sulla competenza non si esercita in via diretta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma attraverso il sistema dell'opposizione agli atti esecutivi e della successiva impugnazione della sentenza che la definisce.
- La proposizione di un mezzo di impugnazione manifestamente inammissibile, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
- Il termine per il deposito delle scritture difensive nel regolamento di competenza ha carattere ordinatorio e la tardività non preclude, in difetto di opposizione della controparte, la valutazione della difesa anche ai fini delle spese.
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