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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25488/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo automatizzato su una dichiarazione dei redditi relativa a un'annualità d'imposta in cui la società non aveva indicato, nel quadro RU, un credito d'imposta già utilizzato in compensazione. Dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa, l'Ufficio iscriveva a ruolo l'importo ritenendo tardiva o comunque inefficace l'integrazione, poiché per i crediti d'imposta agevolativi l'indicazione nella dichiarazione sarebbe soggetta a decadenza. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto ragione, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 29304/2018, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e rigettato la domanda originaria, qualificando l'omessa indicazione come scelta negoziale irretrattabile e non come mero errore formale. Successivamente la contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro tale sentenza, deducendo che la Corte avrebbe omesso di considerare l'errore essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. e che avrebbe trascurato la manifestazione di volontà di avvalersi del credito desumibile dal pagamento del modello F24. Parallelamente ha impugnato i dinieghi dell'Ufficio alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e ex art. 5 l. n. 130/2022, chiedendo anche la sospensione del processo ai sensi dell'art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro i dinieghi di definizione agevolata e l'istanza di sospensione, perché la controversia non era più pendente dopo la precedente sentenza di cassazione che aveva definito il merito; ha inoltre rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la pendenza del solo termine per proporre revocazione non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di cassazione, sicché la lite non può essere considerata definibile in via agevolata. Quanto alla revocazione, ha escluso che i motivi dedotti integrassero un errore di fatto revocatorio: le censure miravano in realtà a contestare la valutazione giuridica e probatoria già compiuta dalla Corte nella sentenza del 2018, non una svista percettiva o un travisamento immediatamente rilevabile dagli atti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato che aveva portato all'iscrizione a ruolo dell'importo contestato

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    richiamato per la disciplina della dichiarazione integrativa nei casi non riconducibili alla mera rettifica favorevole del contribuente oltre il termine breve

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    considerato applicabile solo alla correzione di errori od omissioni in danno del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

  • art. 11, comma 3, L. n. 449/1997

    "Il credito d'imposta... deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio"

    l'indicazione del credito in dichiarazione è stata qualificata come adempimento a pena di decadenza, con natura negoziale e quindi irretrattabile salvo prova di un vizio della volontà essenziale e riconoscibile

  • artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un errore essenziale e riconoscibile, ma non ritenuti integrati dalla Corte

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva decisiva, non in un errore di valutazione o apprezzamento del materiale di causa

  • art. 391-bis c.p.c.

    la pendenza del termine per la revocazione della sentenza di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    la definizione agevolata è ammessa solo per controversie tributarie ancora pendenti alla data della domanda

  • art. 5 L. n. 130/2022

    analoga disciplina della definizione agevolata, limitata alle controversie ancora pendenti

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    l'istanza di sospensione collegata alla definizione agevolata è stata dichiarata inammissibile per difetto di pendenza della lite

  • art. 1427 c.c.

    richiamato come parametro generale dei vizi della volontà, ma la deduzione non è stata ritenuta idonea a fondare la revocazione

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie è esperibile solo se, alla data della domanda, la lite è ancora pendente in senso processuale, cioè suscettibile di impugnazione con mezzi ordinari; non è sufficiente che resti proponibile la sola revocazione della sentenza di cassazione.
  • La pendenza del termine per proporre revocazione contro una sentenza di legittimità non impedisce il passaggio in giudicato della decisione, perché la revocazione della sentenza di cassazione è rimedio straordinario e non conserva la lite in stato di pendenza.
  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestato; non ricorre quando la censura investe la valutazione giuridica o probatoria del giudice.
  • La mancata indicazione di un credito d'imposta in dichiarazione, quando la norma preveda l'adempimento a pena di decadenza, può essere trattata come scelta negoziale irretrattabile e non come mero errore formale emendabile oltre il termine breve, salvo prova di un vizio della volontà essenziale e riconoscibile.
  • La deduzione di un errore essenziale e riconoscibile deve essere specificamente allegata e provata; non può essere surrettiziamente introdotta come errore di fatto revocatorio se comporta in realtà una contestazione della precedente decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaAnnullabilità

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