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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società, già costituita in altra forma, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, invocando il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; l'amministrazione aveva appellato deducendo la decadenza dal diritto al rimborso. La CTR aveva confermato il diritto della contribuente ritenendo rispettato il termine di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, della disciplina UE sugli aiuti di Stato e dei regolamenti de minimis, sostenendo che il rimborso non poteva essere riconosciuto a un'impresa senza prova dei presupposti per l'applicazione del regime de minimis; (2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, per non avere la CTR limitato la condanna ai limiti quantitativi introdotti dallo ius superveniens dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti in motivazione e ha rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia affinché verifichi se la contribuente abbia assolto l'onere probatorio relativo ai presupposti del rimborso per le imposte dirette, in particolare quanto al rispetto del regime de minimis o, comunque, delle condizioni UE applicabili agli aiuti di Stato. Quanto all'IVA, ha rigettato nel merito la domanda di rimborso della contribuente, ritenendo tale imposta comunque non rimborsabile nel caso di specie. Il secondo motivo è stato respinto perché i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 incidono solo sulla fase esecutiva/ottemperanza e non sulla cognizione, sicché non poteva pretendersi una pronuncia che anticipasse in sentenza la futura limitazione del pagamento.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini della ripartizione dell'onere probatorio: spetta al contribuente dimostrare i presupposti per il rimborso e il rispetto dei limiti UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    norma agevolativa invocata per il rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia; per le imprese si confronta con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    disciplina il rimborso delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma; la Corte afferma che il relativo termine non è qui ostativo e che la successiva limitazione quantitativa non incide sul titolo, ma sulla fase esecutiva.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017

    introduce limiti quantitativi ai rimborsi, ma la Corte ribadisce che opera nella fase esecutiva/ottemperanza e non nella cognizione.

  • art. 107, par. 2, lett. b) TFUE

    consente, in presenza di nesso chiaro e diretto tra calamità e aiuto, di ritenere compatibili aiuti individuali entro i limiti di non sovracompensazione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    la Corte richiama la qualificazione del beneficio fiscale per le imprese come aiuto di Stato illegittimo se non conforme alla decisione UE.

  • direttiva 77/388/CEE

    richiamata nel quadro della disciplina IVA, ma la Corte rileva che per l'IVA il rimborso non spetta nel caso di specie.

  • Regolamento (CE) n. 1407/2013

    richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile alle agevolazioni di impresa.

  • Regolamento (CE) n. 717/2014

    richiamato quale parametro del regime de minimis applicabile alle agevolazioni di impresa.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi, quando il beneficio sia invocato da un'impresa, il giudice deve verificare d'ufficio la compatibilità della misura con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo al regime de minimis o all'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso.
  • Il contribuente che chieda il rimborso deve provare i presupposti fattuali e quantitativi richiesti dalla disciplina applicabile: in generale il rispetto del limite de minimis, oppure, se invoca la deroga per calamità, la sede operativa nell'area colpita e l'assenza di sovracompensazione.
  • Lo ius superveniens che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo del diritto accertato in cognizione, ma sulla successiva fase esecutiva o di ottemperanza; pertanto non può essere chiesto al giudice di merito di anticiparne l'applicazione nella sentenza di condanna.
  • Quando la pretesa riguarda anche l'IVA in un regime agevolativo incompatibile con il presupposto del rimborso, la domanda deve essere respinta per tale imposta, indipendentemente dalla sorte delle imposte dirette.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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