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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25480/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva proposto distinti ricorsi davanti al Tribunale per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva svolta nell’interesse della medesima società in tre diversi procedimenti: un monitorio, un’opposizione a decreto ingiuntivo e un’opposizione a precetto. La società convenuta aveva eccepito che tali iniziative riguardassero in realtà un’attività professionale unitaria, perché i giudizi erano tutti riferiti allo stesso titolo esecutivo, e che la proposizione di più domande autonome integrasse un abusivo frazionamento di un credito unitario. Il Tribunale aveva riunito i ricorsi, dichiarandone uno improcedibile e accogliendo l’altro, ritenendo abusivo il frazionamento. In cassazione il professionista ha censurato tale impostazione, deducendo la violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali e sostenendo che, essendo diverse le prestazioni e le procure alle liti, non vi fosse un unico rapporto obbligatorio né un frazionamento abusivo del credito; ha inoltre richiamato la disciplina della procura alle liti e del compenso professionale per affermare che ogni incarico difensivo genera un autonomo diritto al compenso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto improponibile una delle domande per abusivo frazionamento. La Corte ha chiarito che l’orientamento delle Sezioni Unite sul divieto di frazionamento processuale non si esaurisce nell’ipotesi di un singolo credito, ma si estende anche a crediti diversi purché riferibili a un unico rapporto complesso o a un’unica vicenda sostanziale, quando essi rientrino nel medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato o si fondino su fatti costitutivi collegati. Nel caso concreto, i crediti professionali erano relativi all’unica vicenda sostanziale in cui l’avvocato aveva assistito la cliente e non era stata dimostrata alcuna oggettiva esigenza che giustificasse la proposizione di giudizi separati. Perciò il frazionamento è stato ritenuto abusivo e la condanna alle spese è stata posta a carico del ricorrente, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione; la Corte lo considera compatibile con il limite dell’interesse ad agire e con il divieto di frazionamento abusivo

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire opera come criterio di controllo dell’azione anche quanto all’estensione oggettiva della tutela, richiedendo un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle domande

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali

  • art. 1703 c.c.

    il contratto di patrocinio è ricondotto alla figura del mandato

  • art. 1704 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 1708 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti è normalmente limitata a un determinato grado del processo; da ciò la Corte trae un dato rilevante ma non sufficiente a escludere il divieto di frazionamento nei crediti professionali riferiti a un’unica vicenda

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso professionale

  • art. 13 l. 247/2012

    richiamato dal ricorrente in materia di compenso dell’avvocato

  • artt. 2 e 4 d.m. 55/2014

    richiamati dal ricorrente in tema di parametri per la liquidazione dei compensi

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la Corte lo applica per ritenere non meritevole di accoglimento il ricorso, pur non reputandolo inammissibile

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato nella parte finale per osservare che la mancata proponibilità separata non impedisce il successivo cumulo oggettivo delle domande

  • art. 2909 c.c.

    la pronuncia di improponibilità non produce giudicato sostanziale

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il divieto di frazionamento processuale non riguarda solo il singolo credito unitario, ma può operare anche rispetto a crediti distinti quando essi siano riconducibili a un unico rapporto complesso o a un’unica vicenda sostanziale e ricadano nel medesimo ambito oggettivo di un potenziale giudicato.
  • La possibilità di proporre domande separate per crediti riferibili a un medesimo rapporto è subordinata alla dimostrazione, da parte del creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; non basta la mera scelta difensiva o la scansione temporale delle pretese.
  • Nella valutazione dell’abusivo frazionamento, il criterio decisivo non è l’assenza di un unico incarico formale o di un unico atto negoziale, ma la riconducibilità delle pretese a una relazione sostanziale unitaria e la mancanza di una ragione obiettiva per duplicare la cognizione.
  • La procura alle liti e la limitazione del mandato a un determinato grado del processo non escludono di per sé l’abuso del frazionamento: il dato processuale della pluralità di procure non basta a fondare autonomamente la legittimazione a introdurre giudizi separati sui compensi se le prestazioni si inseriscono in una medesima vicenda sostanziale.
  • La pronuncia di improponibilità per frazionamento abusivo non fa stato sostanziale e non impedisce, in linea di principio, la riproposizione delle domande in un unico processo mediante cumulo oggettivo, ove ne ricorrano i presupposti.
  • L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. svolge una funzione di contenimento dell’esercizio del diritto di azione anche quanto al modo di esercizio della tutela, imponendo una verifica sulla necessità oggettiva della scelta processuale di agire separatamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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