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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25487/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del condominio, di atti della riscossione relativi a crediti iscritti a ruolo per tributi locali (TARSU) e per sanzioni/interessi collegati a un credito IRPEF, nonché per canoni d’acqua. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto prescritte le pretese tributarie e, in parte, aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario sui crediti per canoni d’acqua. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2946 c.c.: secondo la ricorrente, una volta che il credito è iscritto a ruolo e la cartella non è impugnata, il credito diviene irretrattabile e si applicherebbe la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale propria dei tributi locali, delle sanzioni e degli interessi. Ha inoltre richiamato gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che il riaffidamento dei ruoli e il recupero delle somme inesigibili presupporrebbero il termine decennale. Ha anche accennato all’intervenuta interruzione della prescrizione, affermando che gli atti prodotti avrebbero impedito la maturazione del termine estintivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte del motivo relativa alla pretesa interruzione della prescrizione, perché volta a sollecitare una rivalutazione del fatto, mentre la sentenza di merito aveva accertato la prescrizione in assenza di atti interruttivi. Nel merito, ha escluso che la mancata impugnazione della cartella o l’iscrizione a ruolo trasformino il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale. Ha affermato che per i tributi locali, le sanzioni e gli interessi si applica il termine quinquennale previsto dalla disciplina sostanziale e che il principio delle Sezioni Unite n. 23397/2016 impedisce la conversione ex art. 2953 c.c. in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre chiarito che l’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda il rapporto amministrativo tra ente creditore e agente della riscossione per il recupero delle quote discaricate, e non incide sul termine sostanziale di prescrizione del credito verso il debitore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; la Corte ha anche rilevato che non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    il motivo è stato prospettato come censura di diritto, ma la parte relativa alla presunta interruzione della prescrizione è stata reputata in realtà diretta a contestare un accertamento di fatto, quindi non scrutinabile come violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinario decennale

    non è applicabile automaticamente ai crediti iscritti a ruolo solo perché la cartella non è stata impugnata; la prescrizione resta quella propria della disciplina sostanziale del credito, salvo diverso titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    per i tributi locali è richiamato come base del termine di prescrizione quinquennale.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 447

    viene indicato come disposizione che conferma il termine breve per i tributi locali.

  • art. 2953 c.c.

    la sua applicazione è esclusa in mancanza di un titolo giudiziale definitivo; la sola mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine breve in decennale.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10

    richiamata, nel ragionamento delle Sezioni Unite, come disciplina che prevedeva la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella produce solo irretrattabilità del credito, non conversione in prescrizione decennale.

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 20

    attiene al procedimento amministrativo di recupero delle quote inesigibili tra ente creditore e agente della riscossione; non incide sul termine sostanziale di prescrizione verso il debitore.

  • art. 2938 c.c.

    l’eccezione di prescrizione è in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio nei casi considerati, con conseguente irrilevanza di eventuali effetti estintivi non dedotti tempestivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia

    la Corte rileva che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 22 d.l. 34/2023

    viene richiamato per escludere l’applicazione del doppio contributo unificato all’Agenzia della riscossione.

Massime di principio

  • Per i crediti iscritti a ruolo vale, di regola, la prescrizione sostanziale propria del credito originario; l’iscrizione a ruolo e la mancata impugnazione della cartella non trasformano automaticamente il termine breve in quello ordinario decennale.
  • La scadenza del termine per impugnare la cartella produce irretrattabilità del credito, ma non equivale a un giudicato sostanziale idoneo a far operare l’art. 2953 c.c.; la conversione in prescrizione decennale richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Quando il giudice di merito accerta la prescrizione in assenza di atti interruttivi, una censura che miri in realtà a contestare l’esistenza o la data degli atti interruttivi è inammissibile se richiede una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
  • L’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 disciplina il recupero amministrativo delle somme discaricate nel rapporto tra ente creditore e agente della riscossione e non modifica il termine di prescrizione azionabile nei confronti del debitore.
  • Per tributi locali, sanzioni e interessi si applica, salvo diversa previsione, il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla disciplina sostanziale; la mera definitività della cartella non lo allunga.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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