Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
L’acquirente aveva convenuto in giudizio la concessionaria chiedendo la risoluzione della compravendita di un’autovettura per difetto di conformità, deducendo la mancanza del dispositivo Start and Stop con conseguente maggiore consumo di carburante ed emissioni di anidride carbonica. In primo grado la domanda di risoluzione era stata accolta. In appello, a seguito dell’impugnazione principale della venditrice e di quella incidentale dell’acquirente, quest’ultimo aveva riproposto in via subordinata la domanda di riduzione del prezzo e quella di risarcimento dei danni. La Corte territoriale aveva riformato la decisione, rigettando la risoluzione per difetto di gravità dell’inadempimento e accogliendo la riduzione del prezzo per euro 400. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato che la sentenza avesse disposto una condanna alla restituzione di una somma già corrisposta prima del giudizio, invocando la violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 39, ultimo comma, c.p.c.; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà irriducibile tra motivazione e dispositivo, poiché la sentenza al tempo stesso affermava l’avvenuto pagamento e condannava al pagamento della medesima somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la sentenza d’appello nella parte in cui, pur accertando che la venditrice aveva già restituito la differenza di prezzo di euro 400 prima del giudizio, aveva comunque pronunciato una condanna al pagamento della stessa somma. La Corte ha chiarito che, quando l’obbligo dedotto in giudizio è già stato adempiuto, non può essere emessa una condanna al pagamento, ma solo una pronuncia di mero accertamento, con regolazione delle spese coerente con l’esito complessivo della lite e con l’avvenuta restituzione antecedente al processo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte considera censurabile la decisione d’appello per contraddittorietà irriducibile tra motivazione e dispositivo, poiché afferma l’avvenuto pagamento e contemporaneamente condanna al pagamento della stessa somma
Massime di principio
- La sentenza di condanna presuppone, quando ha ad oggetto un obbligo già adempiibile in via ordinaria, che l’inadempimento dell’obbligo sia attuale al momento della decisione; se il pagamento o la restituzione sono già intervenuti, il giudice deve limitarsi all’accertamento del diritto eventualmente residuo, non potendo pronunciare una condanna al pagamento della medesima somma.
- Qualora sia accertato che la prestazione dovuta è stata già spontaneamente eseguita prima del giudizio, la tutela giurisdizionale può risolversi in una pronuncia di mero accertamento, con conseguente regolazione delle spese secondo l’esito finale della controversia e tenendo conto dell’adempimento pregresso.
- È affetta da contraddittorietà rilevante la decisione che, nel medesimo provvedimento, riconosca l’avvenuto soddisfacimento della pretesa economica e, al tempo stesso, condanni la parte al pagamento della stessa somma.
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