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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17584/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, relativa all'anno d'imposta 2014, con richiesta di somme per omessi e tardivi versamenti Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello, la contribuente aveva anche chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; la CTR aveva accolto la tesi, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ritenendo la cartella atto definibile perché primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale era stata esercitata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, perché la CTR non avrebbe esaminato la questione decisiva che la cartella fosse stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità (avviso bonario); 2) violazione dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e dell'art. 6 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, essendo la cartella preceduta dall'avviso bonario, non poteva essere considerata primo ed unico atto impositivo e quindi non era definibile agevolmente. La contribuente ha resistito con controricorso e ha anche depositato memoria invocando una diversa definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, ma la Corte ha rilevato che essa riguardava un diverso giudizio.

La decisione

La Corte ha disatteso l'istanza di estinzione del giudizio formulata dalla contribuente in memoria, perché riferita a un diverso contenzioso. Ha esaminato congiuntamente i due motivi del ricorso dell'Agenzia e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che l'eventuale previa notificazione dell'avviso bonario non impedisce la definibilità della controversia avente ad oggetto la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, poiché l'avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa tributaria. La Corte ha inoltre ritenuto che la CTR avesse deciso la questione solo in diritto, senza statuire in fatto sulla notificazione dell'avviso bonario; pertanto non sussisteva il dedotto vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è l'atto oggetto della lite; se è il primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente, può assumere natura impositiva e rientrare tra le controversie definibili agevolmente.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La controversia avente ad oggetto la cartella emessa in sede di controllo automatizzato è definibile in via agevolata anche se la cartella è preceduta da avviso bonario.

  • legge n. 136 del 2018

    Indicata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 nel testo della decisione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'avviso bonario non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; la sua mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR non aveva omesso di decidere la questione, avendo risolto il tema in diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citada per la memoria depositata dalla contribuente in prossimità della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare una decisione nel merito da parte della Cassazione in presenza di una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è di puro diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la ricorrente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 1, commi 186-202, legge n. 197 del 2022

    Invocato dalla contribuente per una diversa definizione agevolata, ma riferito a un altro giudizio e quindi irrilevante nel presente processo.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può integrare un atto definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018 quando rappresenta il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
  • La previa notificazione della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non esclude la definibilità della controversia sulla successiva cartella, perché l'avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile e la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa fiscale.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito non omette di decidere una questione, ma la supera con una soluzione giuridica incompatibile con la tesi della parte; in cassazione, se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
  • Nell'impugnazione di cartelle da controllo automatizzato, il contribuente può far valere anche motivi attinenti al merito della pretesa, non soltanto vizi formali della cartella, se non vi è stato un precedente atto impositivo autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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