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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24362/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui venivano recuperate a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. L'accertamento era fondato, da un lato, sulla contestazione di acquisti di merce senza fattura per circa Euro 6.589,70 oltre IVA e, dall'altro, sul recupero di ricavi non contabilizzati e non dichiarati per Euro 191.329,00, importo corrispondente a versamenti effettuati dai soci alla società come finanziamento. In primo grado la CTP accoglieva il ricorso solo in relazione ai maggiori ricavi collegati al finanziamento dei soci e lo rigettava per il resto; la CTR, invece, accoglieva l'appello principale dell'Agenzia e rigettava l'appello incidentale della società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della notifica postale; 2) violazione dello Statuto del contribuente e della disciplina IVA per mancata notifica del PVC; 3) violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra chiusura delle operazioni e avviso; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, per avere la CTR posto a carico dei soci la prova della provenienza delle somme versate; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 6) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla prova patrimoniale dei soci e ai danni da furto che avrebbero inciso sul risultato d'esercizio; 7) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione della medesima documentazione patrimoniale; 8) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere attribuito alla società una scheda rinvenuta presso terzi, che secondo la ricorrente non recava alcun numero di partita IVA né riferimenti certi alla contribuente. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili quelli carenti di autosufficienza o diretti a rivalutare il merito, e infondati quelli relativi alla non applicabilità dello Statuto del contribuente nei controlli a tavolino e alla legittimità della presunzione di ricavi occulti in presenza di finanziamenti anomali dei soci in una compagine ristretta, onerando la società della prova contraria. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché riferito a una questione processuale non suscettibile di vizio di omessa pronuncia; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché l'art. 12 dello Statuto del contribuente non si applica ai controlli svolti in ufficio sulla base della documentazione fornita dal contribuente, senza accessi o verifiche nei locali aziendali; ha respinto il quarto motivo affermando che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile e di finanziamenti anomali dei soci, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e incombe sulla società la prova contraria della provenienza delle somme; ha dichiarato inammissibili il quinto e il settimo motivo perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha dichiarato inammissibile il sesto per le stesse ragioni del secondo motivo, poiché formulato ancora secondo il paradigma del vizio motivazionale non più vigente; ha dichiarato inammissibile l'ottavo per difetto di autosufficienza, essendo mancata la trascrizione del contenuto della scheda richiamata. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del ricorso per cassazione: il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non è più consentita la censura di insufficienza motivazionale; le censure processuali devono essere autosufficienti e non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti e documenti rilevanti in modo da consentire alla Corte il controllo della censura senza accedere ad altre fonti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede il deposito e l'indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio; la censura viene però ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione al deposito della prova di notifica dell'appello.

  • art. 10, art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    La Corte afferma che le garanzie procedurali previste per gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente non si applicano ai controlli a tavolino svolti dall'Amministrazione sulla documentazione acquisita in ufficio.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme allo Statuto del contribuente per contestare la mancata notifica del processo verbale e il mancato rispetto del termine dilatorio.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di accertamento induttivo, l'onere della prova contraria grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia fondato la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l'accertamento induttivo, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche a partire da un solo elemento presuntivo, quando la contabilità sia formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza relativa alla valutazione delle prove è stata respinta come tentativo di rivalutazione del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; solo la sua mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il difetto assoluto di motivazione si converte in nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel controllo di legittimità, il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a mere questioni processuali; il vizio riguarda domande ed eccezioni di merito, non le questioni preliminari o di rito.
  • Nei controlli fiscali eseguiti in ufficio sulla base di documentazione acquisita dal contribuente, non si applicano le garanzie procedurali previste per accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, inclusi il processo verbale di constatazione e il termine dilatorio di 60 giorni.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento induttivo su presunzioni semplici anche tratte da un solo elemento, purché grave, preciso e concordante, quando la contabilità sia formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.
  • In presenza di una compagine sociale ristretta e familiare, finanziamenti anomali dei soci, specie se versati in contanti e privi di adeguata giustificazione reddituale, possono legittimare la presunzione di ricavi occulti; spetta al contribuente fornire la prova contraria sulla reale provenienza delle somme.
  • In cassazione, le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove o dei fatti di causa sono inammissibili se formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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