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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Due committenti avevano affidato a una società la costruzione di una casa unifamiliare e avevano incaricato un tecnico della direzione dei lavori. La lite nasceva da ritardi, sospensioni e presunte difformità esecutive: i committenti lamentavano che l’opera fosse stata realizzata in variante rispetto al progetto assentito, senza il deposito e l’approvazione della variante edilizia, con profili di abusività urbanistica; chiedevano la declaratoria di gravità degli inadempimenti, il recesso/risoluzione dei rapporti, la condanna al pagamento delle somme necessarie per rimediare ai vizi e difformità, della penale per il ritardo e del maggior danno da finanziamento sostitutivo. I convenuti replicavano che i ritardi erano dovuti alle continue modifiche richieste dai committenti, che vi era stato un accordo di risoluzione consensuale, e proponevano domande riconvenzionali per il pagamento di lavori e prestazioni professionali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande reciproche; la Corte d’appello aveva poi dichiarato la nullità parziale del contratto di appalto e del contratto d’opera professionale limitatamente alle opere eseguite in difformità dal progetto autorizzato, rigettando però le ulteriori pretese dei committenti alla restituzione dell’intera somma versata e quelle della controparte per lavori extra contratto. In cassazione i committenti deducevano: 1) nullità totale, e non parziale, dei contratti per inesistenza/illeceità dell’oggetto e conseguente diritto alla restituzione integrale dell’acconto versato; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova e ultrapetizione, per avere la Corte liquidato un compenso al direttore dei lavori nonostante la mancata prova delle prestazioni e la nullità del rapporto; 3) violazione delle regole sulle spese di lite, in particolare sulla compensazione totale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente distinto tra le opere conformi al progetto originariamente assentito e quelle realizzate in variante senza autorizzazione, sicché era coerente parlare di nullità parziale riferita solo alle opere abusive e non dell’intero assetto negoziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa a violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che i ricorrenti si limitavano a contestazioni generiche e che non avevano specificamente censurato in appello la quantificazione equitativa già operata dal Tribunale e recepita dalla Corte territoriale. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la decisione non attribuiva un bene della vita diverso da quello domandato, ma recepiva una liquidazione già effettuata in primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa, divieto non violato nel caso concreto. Non sono state liquidate spese in cassazione per mancata difesa degli intimati; è stata disposta la declaratoria ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del contratto ricorre quando l’oggetto o la causa siano illeciti per violazione di norme imperative, come nel caso di appalto per opere edilizie senza il necessario titolo abilitativo

  • art. 1346 c.c.

    l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile; l’assenza del titolo edilizio rende illecito l’oggetto dell’opera abusiva

  • art. 1419 c.c.

    la nullità può colpire solo la parte del contratto affetta da illiceità, ove il resto del regolamento negoziale sia autonomamente mantenibile

  • art. 1423 c.c.

    il contratto nullo non è convalidabile e non può produrre gli effetti propri del negozio valido

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    non è censurabile in cassazione il mero diverso apprezzamento del materiale probatorio, salvo che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale non previsto

  • art. 2697 c.c.

    il richiamo è usato in tema di riparto dell’onere probatorio sulle prestazioni e sul compenso

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, ma la valutazione del riparto concreto resta al giudice di merito nei limiti del principio di non porre le spese a carico del vittorioso

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice nei casi consentiti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’appalto per la costruzione di un immobile in assenza del necessario titolo edilizio è nullo per illiceità dell’oggetto; tuttavia, quando le opere eseguite in parte sono conformi al progetto assentito e in parte costituiscono una variante abusiva non autorizzata, la nullità può essere limitata alla sola porzione illecita del rapporto.
  • Per ottenere la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo occorre individuare un fatto storico specifico, discusso tra le parti, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso; non basta contestare la valutazione complessiva del merito o la qualificazione giuridica della vicenda.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre.
  • Quando una liquidazione equitativa del compenso o del danno non è stata specificamente censurata nei gradi di merito, in cassazione non può essere utilmente dedotto, in modo generico, un errore sul quantum.
  • In tema di spese di lite, la Corte di cassazione controlla soltanto che non siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa; la compensazione, totale o parziale, resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleContratto preliminareProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileImmobiliareProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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