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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24308/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento del diritto a una pensione di anzianità in convenzione internazionale con decorrenza dal febbraio 2010, anziché dal febbraio 2011 come ritenuto dall'ente previdenziale. La domanda era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello; la sentenza d'appello era poi stata impugnata con revocazione, deducendosi un errore revocatorio per il mancato rilievo della tempestiva produzione della documentazione sulla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello ha respinto la revocazione ritenendo che non vi fosse errore di fatto ma una questione di merito, perché la prova del requisito era stata comunque fornita, e che in ogni caso la critica investisse regole e decadenze del processo del lavoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la cessazione della ripresa al lavoro e del successivo rapporto non fossero contestate e dunque non dovessero considerarsi tardivamente provate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non attingesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la configurabilità di un errore revocatorio e aveva qualificato la questione come attinente al merito. La censura, invece, si limitava a invocare in modo generico il principio di non contestazione, senza confrontarsi con l'effettivo decisum e senza fornire la necessaria specificità, anche perché priva della trascrizione degli atti processuali rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È richiamato solo come norma di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura formulata non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte la reputa non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    L'errore revocatorio presuppone una svista materiale su circostanze decisive emergenti direttamente dagli atti; nella specie la Corte esclude che la doglianza integri tale vizio.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e attinenti al decisum; la mancanza di pertinenza comporta inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    La Corte richiama il difetto di specificità e di adeguata localizzazione/trascrizione degli atti rilevanti, che impedisce il vaglio della censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto della trattazione in adunanza camerale non partecipata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È la base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure astratte o diverse da quelle effettivamente decise.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto decisivo direttamente risultante dagli atti, non una rivalutazione del merito o della sufficienza della prova.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione non può essere formulata in modo generico, ma deve essere ancorata agli atti processuali rilevanti e rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.
  • La mancata specifica attinenza del motivo al decisum determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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