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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24307/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013. La domanda era fondata sulla tesi secondo cui il salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia dovesse essere maggiorato del c.d. terzo elemento (30,44%), con conseguente aumento della base di calcolo dell'indennità e della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, per gli operai agricoli a tempo determinato, il valore retributivo indicato nel contratto provinciale fosse già comprensivo del terzo elemento. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle clausole collettive richiamate, per avere la Corte territoriale escluso la maggiorazione del 30,44%; 2) violazione della normativa in tema di indennità di disoccupazione agricola e contribuzione figurativa, per effetto del rigetto della domanda consequenziale di riliquidazione; 3) censura sulla regolazione delle spese di lite per effetto dell'erroneo rigetto dell'appello; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato la dichiarazione reddituale depositata in appello ai fini dell'esonero dalle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato integralmente. Ha affermato che, quanto al primo motivo, la censura non poteva essere accolta perché la denuncia della violazione dei contratti collettivi di diritto comune è ammissibile solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali, mentre per quelli provinciali rileva soltanto la violazione delle regole ermeneutiche; inoltre il contratto invocato non era stato depositato integralmente. Nel merito, la Corte ha condiviso l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui la retribuzione prevista dal contratto provinciale per gli operai agricoli a tempo determinato era già comprensiva del terzo elemento, calcolato come maggiorazione della retribuzione degli operai a tempo indeterminato. Da ciò è derivato l'assorbimento del secondo e del terzo motivo. È stato poi rigettato anche il quarto motivo, perché la dichiarazione reddituale depositata in grado di appello non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado, essendo tale dichiarazione destinata a operare per il futuro e assumendo carattere personale e non delegabile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico dedotto dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune va condotta secondo le regole degli artt. 1362 e ss. c.c., ma che la censura non può tradursi nella mera contrapposizione di una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Assunto a regola preminente nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, valorizzando l'interpretazione sistematica del testo contrattuale.

  • art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.05.2010

    Richiamato per sostenere che il terzo elemento dovesse essere computato nella retribuzione; la Corte non nega la regola in astratto, ma ritiene che il contratto provinciale considerato fosse già strutturato includendo tale componente.

  • art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.03.2013

    Interpretato nel senso che il salario contrattuale provinciale per gli operai a tempo determinato comprendeva già il terzo elemento.

  • L. n. 264 del 1949, art. 32

    Norma richiamata nel secondo motivo sulla riliquidazione della contribuzione figurativa; il motivo è assorbito per l'infondatezza della pretesa principale.

  • D.L. n. 942 del 1977, art. 3, conv. con L. n. 41 del 1978

    Norma richiamata sul medesimo tema della contribuzione figurativa; il motivo resta assorbito.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    Norma richiamata sul medesimo tema della contribuzione figurativa; il motivo resta assorbito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione sostitutiva relativa ai limiti reddituali deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo per ottenere l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado; una dichiarazione resa solo in appello non può retroagire e valere per il passato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 88

    Richiamato come presidio dei controlli della Guardia di Finanza a supporto della funzione antifrode dell'autocertificazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione, quanto ai contratti collettivi provinciali, solo nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale; non è ammessa una mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa ritenuta più favorevole alla parte.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve attribuirsi rilievo centrale all'interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c., tenendo conto della struttura multilivello della contrattazione sindacale e del linguaggio specialistico del settore.
  • La censura di cassazione relativa alla violazione di un contratto collettivo non può essere scrutinata se non è depositato integralmente il testo contrattuale richiamato a fondamento del motivo.
  • La dichiarazione sostitutiva reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera per l'esonero dalle spese del grado in cui è validamente resa e, al più, nei gradi successivi; non può invece essere utilizzata per ottenere retroattivamente l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado se non era stata allegata in quel grado.
  • L'autocertificazione reddituale rilevante ai fini dell'esonero dalle spese ha carattere personale e non delegabile e risponde a un equilibrio tra accesso alla giustizia e prevenzione degli abusi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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