Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24306/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta contro un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su una cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo: valida la notifica della cartella in un indirizzo diverso da quello contestato dalla debitrice; non applicabile ai crediti degli enti previdenziali il termine di decadenza per la notifica della cartella previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973; preclusa, dopo la rituale notifica della cartella e la sua mancata impugnazione, la deduzione della prescrizione del credito anteriore alla notifica e delle contestazioni sul quantum, comprese le sanzioni. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della notifica della cartella esattoriale; 2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per mancata applicazione del termine decadenziale; 3) prescrizione del credito contributivo ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995; 4) erronea determinazione delle sanzioni; 5) omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione a definizione agevolata. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, e infondato il secondo.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla notifica perché mancava la trascrizione/prodizione della relata e perché si trattava di un accertamento di fatto non correttamente censurato; ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 25 d.P.R. 602/1973, ribadendo che tale decadenza non si applica ai crediti degli enti previdenziali; ha dichiarato inammissibili le doglianze su prescrizione e sanzioni per difetto di specifica attinenza al decisum, poiché la mancata impugnazione della cartella rendeva ormai preclusi tali profili; ha infine ritenuto inammissibile per genericità il motivo sulla definizione agevolata, mancando allegazione e prova dei presupposti per la cessazione della materia del contendere o l'estinzione. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di sostanziale attività difensiva degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    comunicazione della proposta del relatore e fissazione dell'adunanza camerale

    norma processuale sul rito camerale in Cassazione

  • art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    i termini decadenziali per la notifica della cartella non si applicano ai crediti degli enti previdenziali

  • art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    estende alcune disposizioni del d.P.R. 602/1973 alla riscossione mediante ruolo, ma fa salvo quanto previsto dalle norme speciali successive, tra cui la disciplina propria dei crediti previdenziali

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato come base della censura di prescrizione del credito contributivo

  • art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    indicato come rimedio da azionare nei termini per contestare iscrizione a ruolo e profili connessi ai crediti previdenziali

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio motivazionale richiede l'indicazione del fatto storico decisivo non esaminato

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    le censure prive di specifica attinenza al decisum determinano inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato in tema di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o per estinzione ex lege nella definizione agevolata

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016

    la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può condurre all'estinzione o alla cessazione della materia del contendere solo se risultano i presupposti allegati e provati

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    fondamento per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass. n. 1150 del 2019

    richiamata per il principio secondo cui la relata di notifica va trascritta/prodotta quando necessaria alla comprensione del motivo

  • Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014

    richiamata sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e sul requisito del fatto storico decisivo non esaminato

  • Cass. Sez. Un. n. 8054 del 2014

    richiamata sul medesimo standard del vizio motivazionale

  • Cass. n. 4125 del 2017

    richiamata sul discrimine tra violazione di legge e vizio di motivazione

  • Cass. n. 12631 del 2014

    richiamata a conferma della non applicabilità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 ai crediti degli enti previdenziali

  • Cass. n. 20652 del 2009

    richiamata sul principio di inammissibilità delle censure prive di attinenza al decisum

  • Cass. n. 17125 del 2007

    richiamata sul principio di inammissibilità delle censure prive di attinenza al decisum

  • Cass. n. 9384 del 2017

    richiamata sul principio di specificità dei motivi di ricorso

  • Cass. n. 24083 del 2018

    richiamata sul regime della definizione agevolata e sulle conseguenze processuali della dichiarazione del debitore e del pagamento integrale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura che investe la validità della notifica di un atto deve essere autosufficiente e sorretta dalla trascrizione o produzione degli atti rilevanti, quando necessari a comprendere il motivo.
  • Non è consentito prospettare come violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira a sollecitare una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito; il discrimine rispetto al vizio motivazionale dipende dal fatto che solo quest'ultimo presuppone la contestazione delle risultanze di causa.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non esaminato dal giudice di merito.
  • I termini decadenziali per la notifica della cartella previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai crediti degli enti previdenziali, per i quali opera la disciplina speciale del d.lgs. 46/1999.
  • Quando la cartella di pagamento non viene tempestivamente impugnata, non possono essere più rimesse in discussione, in un successivo giudizio, le questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nei termini di legge, come la prescrizione anteriore alla notifica o il quantum del credito.
  • Le censure in cassazione devono avere specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di motivi rilevanti ex art. 366 c.p.c.
  • La deduzione della definizione agevolata o della cessazione della materia del contendere richiede l'allegazione e la prova dei relativi presupposti processuali e sostanziali; in mancanza, la censura è generica e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveRicorso per cassazioneContributi previdenzialiRiscossione
RamiEsecuzioniProcesso civilePrevidenzaTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.