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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24309/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava la richiesta dell’INPS di contributi dovuti alla Gestione separata per redditi prodotti nell’anno 2010. I giudici di merito avevano ritenuto prescritta la pretesa contributiva, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., anche perché il debitore aveva comunque presentato la dichiarazione e l’Istituto avrebbe potuto utilizzare i propri poteri ispettivi o acquisire informazioni dall’Agenzia delle Entrate. Con il ricorso per cassazione l’INPS denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 111 del 2011, sostenendo che l’omessa compilazione del quadro RR dovesse essere letta come occultamento di dati essenziali e quindi come causa sospensiva della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure dell’INPS non si confrontavano in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un doloso occultamento del debito e sull’assenza di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La Cassazione ha inoltre ricordato il proprio orientamento secondo cui non esiste un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l’accertamento dell’occultamento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se si vuole contestarlo, occorre veicolare una censura nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente nel caso di specie. L’INPS è stato quindi condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dall’INPS per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte non ne affronta una specifica applicazione autonoma, ma respinge il ricorso per difetto di confronto con la ratio della decisione di merito.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione della prescrizione opera solo se il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito in modo tale da impedire l’esercizio del diritto, impedimento non superabile con ordinari controlli; non basta la sola omissione del quadro RR.

  • art. 2, commi 26 e ss., L. n. 335 del 1995

    norma istitutiva della Gestione separata, richiamata come base dell’obbligo contributivo per i redditi dell’anno 2010.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 111

    richiamato insieme alla disciplina della Gestione separata nel quadro della dedotta debenza contributiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato dall’INPS per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ricorda che l’accertamento dell’occultamento doloso è un giudizio di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo: la sospensione della prescrizione richiede una condotta concretamente idonea a impedire l’esercizio del diritto.
  • L’occultamento doloso rilevante ai fini dell’art. 2941, n. 8, c.c. va accertato in concreto dal giudice di merito e non può essere affermato sulla base di mere presunzioni astratte.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare una diversa lettura dei fatti senza demolire il decisum.
  • La deduzione di violazione di legge non può surrogare una contestazione di merito sull’apprezzamento dell’idoneità della condotta a integrare occultamento doloso, se tale apprezzamento è stato già svolto dal giudice di merito nei limiti della sua competenza.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso è esclusa quando il creditore avrebbe potuto utilizzare ordinari strumenti di controllo o acquisire agevolmente le informazioni necessarie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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