Cassazione Civile, Ordinanza n. 05748/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dirigente sanitaria assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva chiesto il riconoscimento della retribuzione dirigenziale prevista dal CCNL di categoria, con particolare riferimento alla retribuzione di posizione, e la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive. L'azienda aveva resistito sostenendo che, per effetto della normativa regionale e dei provvedimenti commissariali adottati nell'ambito del piano di rientro dal disavanzo sanitario, il rapporto sarebbe stato legittimamente inquadrato con un trattamento economico diverso e inferiore, e che comunque i dirigenti assunti ex art. 15-septies avrebbero avuto diritto al solo trattamento economico fondamentale o a un trattamento determinato dal decreto autorizzativo. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 16, L. n. 122 del 2010 e dell'art. 1, commi 73 e 76, L.R. Lazio n. 14 del 2008, sostenendo che la disciplina del piano di rientro consentisse di incidere sul contenuto economico del rapporto; 2) violazione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost., dell'art. 1, comma 174, L. n. 311 del 2004, dell'art. 2, comma 83, L. n. 191 del 2009 e delle norme regionali richiamate, assumendo il valore normativo dei decreti del Commissario ad acta; 3) violazione dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 2077 c.c. e delle norme del CCNL dirigenza sanitaria, per sostenere che il personale assunto ex art. 15-septies non avesse diritto alla retribuzione di posizione e che il rinvio al contratto collettivo fosse solo parametrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato la normativa sui piani di rientro, rilevando che l'autorizzazione regionale e il parere positivo del Commissario ad acta erano stati acquisiti, sicché il contratto era valido, ma che tale disciplina non poteva comunque derogare al regime del pubblico impiego contrattualizzato né sostituirsi alla contrattazione collettiva nazionale in materia di trattamento economico. Ha inoltre affermato che eventuali esigenze di contenimento della spesa non consentono alla P.A. di ridurre unilateralmente il compenso pattuito in un rapporto contrattuale di lavoro. Quanto al terzo motivo, ha escluso che il CCNL e l'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992 impedissero il riconoscimento della retribuzione di posizione, osservando che il rinvio alla contrattazione collettiva è pieno e non meramente parametrico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 16, L. n. 122 del 2010
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità di limiti al trattamento economico, ma la Corte ne esclude l'idoneità a derogare alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
art. 1, commi 73 e 76, L.R. Lazio n. 14 del 2008
La Corte rileva che la normativa sui piani di rientro richiedeva un esplicito parere positivo motivato del Commissario ad acta prima dell'assunzione; nel caso concreto tale parere era stato rilasciato e il contratto era quindi valido, ma la norma non autorizzava deroghe al CCNL.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disciplina del trattamento giuridico ed economico del pubblico impiego contrattualizzato appartiene all'ordinamento civile, materia riservata alla competenza esclusiva statale.
art. 117, comma 3, Cost.
Richiamato come parametro evocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare la prevalenza della disciplina di piano di rientro sulla contrattazione collettiva nazionale.
art. 120 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri sostitutivi straordinari del Governo; la Corte esclude che ciò consenta di incidere sul regime civilistico del rapporto di lavoro.
art. 1, comma 174, L. n. 311 del 2004
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto del piano di rientro; la Corte la considera non sufficiente a giustificare una deroga al trattamento economico contrattuale.
art. 2, comma 83, L. n. 191 del 2009
Richiamata nel quadro della disciplina finanziaria e dei piani di rientro, senza valore derogatorio rispetto alla contrattazione collettiva.
artt. 2, commi 2 e 3, e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte afferma che, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici è regolato dal codice civile e dalla contrattazione collettiva cui la legge rinvia.
art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992
Il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nella norma è interpretato come rinvio all'intera disciplina collettiva, non come mero parametro di adeguatezza del trattamento economico complessivo; non esclude il diritto alla retribuzione di posizione.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la prevalenza della disciplina individuale o speciale; la Corte non ne ricava un effetto ostativo al riconoscimento del trattamento contrattuale.
artt. 1322, 1325, 1362-1371 c.c.
Invocati per l'interpretazione del rapporto e del contratto di assunzione, ma la Corte li utilizza implicitamente per ribadire la natura contrattuale del rapporto e l'inidoneità di un atto unilaterale a modificare il corrispettivo.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina del trattamento economico e giuridico del personale è riservata alla contrattazione collettiva nazionale e non può essere derogata da norme regionali o da atti amministrativi commissariali, anche se adottati nell'ambito di piani di rientro finanziario.
- Le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di riequilibrio dei conti sanitari non legittimano la riduzione unilaterale del compenso di un lavoratore già assunto con contratto di diritto privato; eventuali interventi devono avvenire nel rispetto delle procedure negoziali e dei livelli di contrattazione competenti.
- Il rinvio dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992 alla contrattazione collettiva va inteso come richiamo alla disciplina collettiva nella sua interezza e non come semplice parametro di adeguatezza del trattamento economico complessivo.
- Quando il contratto di assunzione di personale sanitario è stato autorizzato secondo la disciplina regionale sui piani di rientro, la validità dell'assunzione non implica che il contenuto economico possa essere fissato unilateralmente in difformità dal CCNL.
- In caso di soccombenza in cassazione, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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