Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente dell'INPS aveva partecipato a una selezione interna per la copertura di posti di livello economico superiore presso una sede territoriale, ma era rimasta esclusa dalla graduatoria utile. In giudizio chiedeva il riconoscimento della corretta valutazione di due titoli non attribuiti dalla commissione: un master universitario di secondo livello e il superamento di un concorso pubblico per ispettore del lavoro presso il Ministero del lavoro. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello principale, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla data di conseguimento del master, sostenendo che l'esame finale era stato superato entro il termine previsto dal bando; 2) violazione del principio di equipollenza e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento del concorso ministeriale come titolo valutabile, in ragione dell'affinità delle mansioni; 3) violazione del CCNL 1998/2001 e del CCNI applicabile, sempre in relazione al mancato punteggio per il concorso pubblico. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere un riesame del fatto, e comunque perché la censura di vizio motivazionale non era proponibile in cassazione alla luce della doppia decisione conforme. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: sotto il profilo motivazionale per le stesse ragioni del primo; sotto il profilo della dedotta violazione contrattuale, perché la censura riguardava un contratto collettivo integrativo aziendale e non un CCNL, sicché non era deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma solo nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre osservato che il CCNI del 2006, posto a base del bando, era di pari livello rispetto al CCNI precedente e quindi non poteva esservi invalidità del primo per eventuale difformità dal secondo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore dell'INPS e ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ha indicato la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non è scrutinabile in presenza di doppia conforme nei gradi di merito, nei limiti temporali applicabili al caso
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale preclusione al motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, in caso di doppia decisione conforme
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente a superare il minimo costituzionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile solo per i CCNL, non per i contratti integrativi
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
la denuncia della violazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa con riferimento ai contratti nazionali, non agli integrativi
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali
la violazione dei contratti integrativi può essere denunciata solo come violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale
art. 15 CCNL comparto Enti Pubblici Non Economici 1998/2001
prevede, per i passaggi interni di progressione economica, il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con riorganizzazione o innovazione tecnologica, disposizione ritenuta troppo ampia e generica per fondare la censura
art. 11, lett. f), CCNI 1998/2001
indica tra i titoli valutabili il superamento di concorsi pubblici per le qualifiche VII e VIII del precedente ordinamento, ma il suo eventuale contrasto con il bando non è censurabile come violazione di legge trattandosi di contratto integrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in ragione dell'esito del giudizio è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che investe la ricostruzione di un fatto storico già esaminato e motivatamente deciso dal giudice di merito è inammissibile quando si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ratione temporis applicabile.
- La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è ammessa solo per i contratti collettivi nazionali; i contratti integrativi decentrati sono sindacabili in cassazione soltanto per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Un contratto collettivo integrativo di pari livello non può essere censurato come illegittimo per la sola difformità rispetto a un diverso contratto integrativo precedente, poiché non si tratta di rapporto gerarchico tra fonti.
- Quando la clausola collettiva o il bando lasciano alla discrezionalità dell'amministrazione la valorizzazione di titoli coerenti con le esigenze organizzative, la censura di merito sulla ragionevolezza della scelta non si traduce automaticamente in una violazione di legge deducibile in cassazione.
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