Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Corte dei conti con qualifica non dirigenziale, aveva ricevuto nel 2008 un incarico di dirigente di II fascia ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, con collocamento in aspettativa senza assegni, e aveva mantenuto tale incarico fino al pensionamento. All'atto della liquidazione del trattamento di fine servizio, l'INPDAP prima e l'INPS poi avevano calcolato l'indennità sulla base dell'ultima retribuzione della qualifica di appartenenza precedente all'aspettativa. Il ricorrente chiedeva invece che il TFS fosse calcolato sulla retribuzione percepita quale dirigente di II fascia, assumendo che il temporaneo incarico dirigenziale dovesse essere equiparato, ai fini del TFS, alla dirigenza di ruolo. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il collegamento tra aspettativa e incarico dirigenziale, nonché la disciplina intertemporale introdotta nel 2011, dimostrassero l'equiparazione tra incarico dirigenziale e qualifica dirigenziale anche per gli incarichi conferiti prima del 1 ottobre 2011. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato una risposta della Corte dei conti all'INPDAP che, in casi analoghi, avrebbe applicato il regime invocato dal ricorrente, con conseguente disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001, specie se attribuito a personale privo di qualifica dirigenziale, non è assimilabile alla dirigenza di ruolo ai fini del TFS: la natura temporanea e non concorsuale dell'incarico comporta che nella base di calcolo resti rilevante la retribuzione della qualifica di appartenenza, non quella percepita per l'incarico dirigenziale. Ha inoltre escluso che la modifica introdotta dall'art. 1, comma 32, d.l. n. 138/2011 abbia efficacia interpretativa idonea a mutare il regime previgente, osservando che essa ribadisce il principio di evitare che trattamenti goduti solo in prossimità della cessazione dal servizio incidano sulla base di calcolo del TFS. Ha poi chiarito che anche l'incarico conferito ex art. 19, comma 6, resta un affidamento temporaneo eccezionale e non consente di snaturare il carattere di precarietà dell'incarico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conformato ai requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: il fatto dedotto era in realtà un elemento documentale/probatorio, non un fatto storico decisivo omesso, e comunque non era stato adeguatamente specificato né dimostrato nella sua decisività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina degli incarichi dirigenziali temporanei non li assimila alla dirigenza di ruolo ai fini del trattamento di fine servizio; l'incarico conserva natura temporanea e eccezionale, anche quando attribuito a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Il riconoscimento del trattamento economico per mansioni superiori non implica automaticamente l'estensione di tale retribuzione alla base di calcolo del TFS, poiché ciò aggirerebbe la regola sull'inquadramento e sulla temporaneità dell'incarico.
art. 38 d.P.R. n. 1032/1973
La base di calcolo del TFS comprende lo stipendio della qualifica di appartenenza e solo le indennità tassativamente previste; la retribuzione per incarichi temporanei dirigenziali non vi rientra se non espressamente ricompresa.
art. 1, comma 32, d.l. n. 138/2011 conv. con l. n. 148/2011
"La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011."
La previsione non introduce un diverso criterio per gli incarichi anteriori, ma ribadisce l'irrilevanza, ai fini del TFS, della remunerazione del temporaneo incarico dirigenziale rispetto alla qualifica di appartenenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione di precedenti conformi può essere richiamata per relationem.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il paradigma per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocato per censurare la soluzione di merito sulla base di calcolo del TFS.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non per questioni, argomentazioni o meri elementi istruttori.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, la base di calcolo è ancorata alla retribuzione propria della qualifica di appartenenza; la retribuzione percepita per un incarico dirigenziale temporaneo affidato a un soggetto non in ruolo non vi confluisce, salvo espressa previsione normativa.
- L'affidamento temporaneo di funzioni superiori o dirigenziali, se privo di concorsualità e connotato da precarietà, non può essere equiparato alla dirigenza di ruolo ai fini del trattamento di fine servizio, perché altrimenti si realizzerebbe un aggiramento del principio per cui il superiore inquadramento segue forme tipiche e tassative.
- La modifica normativa che disciplini gli incarichi dirigenziali temporanei non vale automaticamente come interpretazione autentica del regime previgente; occorre verificare se la novella introduca davvero un nuovo criterio o, piuttosto, ribadisca la regola già desumibile dal sistema.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico specifico, discusso tra le parti e decisivo; non può essere usato per contestare la valutazione di documenti, la sufficienza della motivazione o la supposta disparità di trattamento in via argomentativa.
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