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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05640/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di impugnazioni: una precedente sentenza di merito, poi un ricorso per cassazione, quindi un primo ricorso per revocazione dichiarato inammissibile e, infine, l’ordinanza qui impugnata, con la quale la Corte aveva già dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso per revocazione contro la precedente ordinanza di rigetto. La parte privata ha chiesto l’annullamento di tale ordinanza, ma ha proposto il ricorso personalmente, senza difensore iscritto all’albo abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d’ufficio la palese inammissibilità del ricorso per mancanza di assistenza tecnica obbligatoria. Sono stati ritenuti irrilevanti sia la generica dichiarazione di essere privo di reddito sia la richiesta di gratuito patrocinio, perché non accompagnate da una specifica istanza al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati secondo il T.U. spese di giustizia. La Corte ha inoltre richiamato, per completezza, la consolidata giurisprudenza secondo cui i magistrati che hanno pronunciato la decisione impugnata per revocazione non sono incompatibili a partecipare alla decisione sulla revocazione e la decisione resa sul ricorso per revocazione non è a sua volta impugnabile con il medesimo mezzo né con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte senza la necessaria rappresentanza e difesa di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, liquidate in euro 3.500 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come motivo di revocazione per errore di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del procedimento in camera di consiglio

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    la mancata procura nel giudizio di cassazione non è sanabile con il meccanismo dell’art. 182 c.p.c.; il suo richiamo serve a escludere la sanatoria nel giudizio di legittimità

  • art. 182 c.p.c.

    la regola del termine per sanare la mancanza di procura nel processo di merito non si applica al giudizio di cassazione

  • artt. 124 e 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    la richiesta di gratuito patrocinio richiede una specifica istanza al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; la sola dichiarazione di essere privo di reddito è insufficiente

  • art. 111, comma 7, Cost.

    la decisione resa sul ricorso per revocazione non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte; la proposizione personale determina inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina sanante dell’art. 182 c.p.c. sulla mancanza di procura al difensore, prevista per il giudizio di merito, non si estende al giudizio di legittimità, nel quale opera la disciplina speciale dell’art. 369 c.p.c.
  • La semplice allegazione di non avere reddito o la mera richiesta di gratuito patrocinio non sono sufficienti a fondare la tutela a spese dello Stato, occorrendo la rituale istanza all’autorità competente secondo il T.U. spese di giustizia.
  • La decisione pronunciata sul ricorso per revocazione non è ulteriormente impugnabile con il medesimo mezzo e non è neppure assoggettabile a ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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