Cassazione Civile, Ordinanza n. 05653/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di stabilizzazione/assunzione nell'ambito di personale LSU per un profilo di categoria B1, area amministrativa Ufficio Macchine Agricole (UMA). Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la procedura perché la prova selettiva, che il bando e la disciplina applicabile qualificavano come prova pratica, si era invece svolta mediante un test scritto composto da quesiti di contenuto teorico generale sull'amministrazione comunale e sulle competenze dell'UMA. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 27, comma 2, DPR n. 487/1994 e dell'art. 6 DPCM 27.12.1988, sostenendo che i quiz potessero integrare una prova pratica attitudinale, perché la prova pratica non richiede necessariamente operazioni manuali e può essere svolta anche in forma scritta, purché valuti l'idoneità operativa; (2) violazione del bando di concorso e dell'art. 22 del regolamento concorsi, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato la discrezionalità tecnica della commissione nel definire i contenuti delle prove in relazione al profilo professionale; (3) violazione del CCNL di classificazione professionale e della l. n. 56/1987, sostenendo che per i profili di categoria B la verifica delle capacità cognitive e operative può avvenire con test e quiz attitudinali, e che la prova pratica attitudinale si distingue dalla sperimentazione lavorativa; (4) violazione degli artt. 100 e 116 c.p.c., deducendo che le candidate, avendo partecipato al test pur conoscendone l'asserita invalidità, avrebbero prestato acquiescenza o comunque rinunciato a dolersi della procedura, anche perché la censura non sarebbe stata sollevata nelle sedi anteriori. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e dei quesiti della prova, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza della censura relativa alla mancata proposizione della doglianza nelle fasi precedenti, poiché il ricorso non riproduceva né localizzava gli atti richiamati. La Corte ha comunque osservato che la decisione impugnata era coerente con il principio secondo cui la prova pratica può essere svolta anche per iscritto, ma deve comunque essere calibrata sull'accertamento delle capacità operative e non di sole conoscenze teoriche, e con il principio per cui l'acquiescenza non può desumersi dalla mera partecipazione alla prova. Il Comune è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, DPR n. 487/1994
La prova di idoneità per l'avviamento al lavoro presso la pubblica amministrazione deve consistere in prove pratiche o sperimentazioni lavorative; la prova pratica può anche essere scritta, ma deve essere effettivamente orientata alla verifica di capacità operative e non di sole conoscenze teoriche.
art. 6, commi 2 e 3, DPCM 27.12.1988
È richiamato come attuazione dei principi sulla prova pratica attitudinale nell'ambito delle selezioni per avviamento al lavoro.
art. 22 Regolamento concorsi del Comune
Attribuisce alla commissione il potere di definire i contenuti delle prove in relazione al profilo professionale, ma la scelta resta sindacabile se la prova è in concreto inidonea a misurare le capacità richieste.
delibera della Giunta Comunale n. 40/2008
Costituiva il bando della selezione e prevedeva prove pratiche per il profilo di collaboratore amministrativo UMA.
delibera della Giunta Comunale n. 31 del 29.5.1996
Conteneva il regolamento dei concorsi richiamato dal ricorrente in relazione alla definizione delle prove.
CCNL revisione sistema classificazione professionale del 31.3.1999
È richiamato per sostenere che la verifica dell'idoneità va rapportata alle caratteristiche professionali del profilo di categoria B.
È invocata per distinguere prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative nella selezione del personale avviato al lavoro.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nei singoli motivi di ricorso.
È invocato per sostenere la carenza di interesse o la rinuncia all'azione per effetto della partecipazione alla prova.
È richiamato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie e del comportamento delle candidate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La prova pratica richiesta nelle selezioni pubbliche non coincide necessariamente con una prova manuale: può essere anche scritta, purché le domande e le risposte richieste siano strutturate per verificare in concreto l'idoneità operativa del candidato e non soltanto la sua conoscenza teorica.
- La valutazione sulla natura pratica o teorica della prova, quando fondata sull'esame dei quesiti concretamente somministrati, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riconsiderato in cassazione sotto forma di violazione di legge.
- La deduzione di acquiescenza o rinuncia a far valere l'illegittimità di un provvedimento non può fondarsi sulla mera partecipazione alla procedura selettiva, se tale partecipazione è compatibile con la volontà di contestarne successivamente gli effetti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La censura che richiami atti o documenti del giudizio di merito deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione del loro contenuto, altrimenti difetta di autosufficienza.
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