Cassazione Civile, Ordinanza n. 05679/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda domande di lavoratori autisti di una società di trasporto volte ad ottenere il pagamento dell'indennità di trasferta ridotta a un terzo ai sensi dell'art. 20, lett. b, del CCNL Autoferrotramvieri, nonché ulteriori differenze retributive per il periodo 1.3.1994-30.9.1997, collegate a maggior lavoro per deviazioni di percorso, maggiori tempi e percorrenze. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che, sull'an debeatur, fosse già intervenuta una precedente sentenza passata in giudicato e che i prospetti analitici prodotti dai lavoratori, già posti a fondamento di quella decisione definitiva, conservassero efficacia nel successivo giudizio di quantificazione, nel quale il CTU aveva svolto i conteggi. La società ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserito mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei lavoratori, contestando la rilevanza di documenti provenienti dalla stessa parte, ritenuti generici e di provenienza incerta, e sostenendo che la sentenza di condanna generica non potesse valere come prova nel giudizio di liquidazione; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c., 8 D.lgs. 234/2007 e Reg. CE 561/2006, lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato le contestazioni e che, in particolare, non fosse configurabile un obbligo di conservazione dei turni di servizio o dei dischi cronotachigrafi tale da giustificare la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza ex art. 2697 c.c., chiarendo che la violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata, mentre qui la censura investiva soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio, sindacabile semmai nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha parimenti escluso che vi fosse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la ricorrente contestava in realtà la valutazione delle prove. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze sulla normativa relativa alla conservazione dei turni e dei cronotachigrafi, giudicandole eccentriche rispetto alla ratio decidendi: la sentenza impugnata si fondava infatti sul giudicato formatosi sulla precedente decisione relativa all'an debeatur, che aveva già riconosciuto quei prospetti come prova idonea e li aveva resi base logico-giuridica del successivo giudizio di quantificazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 20, lett. b, CCNL Autoferrotramvieri
indennità di trasferta ridotta ad 1/3
richiamato come base contrattuale della pretesa dei lavoratori al pagamento dell'indennità di trasferta in misura ridotta.
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
non risulta violato se la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
non è violato quando si deduce una mera non condivisibilità della valutazione delle prove, mancando l'allegazione di utilizzo di prove non dedotte o di disattesa di prove legali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come il corretto vizio deducibile quando si contesti l'erroneo apprezzamento dell'esito della prova.
art. 8 D.lgs. n. 234/2007
richiamato dalla ricorrente come norma sull'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi, ma ritenuto irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
Reg. CE n. 561/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere limiti temporali agli obblighi di conservazione, ma ritenuto non pertinente rispetto al fondamento della decisione impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale seguito in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; se invece il ricorrente contesta soltanto l'apprezzamento delle prove, la doglianza non investe la ripartizione dell'onere della prova ma la valutazione del materiale istruttorio.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di fatto in cassazione: sono ammissibili solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia piena a elementi che richiedevano invece valutazione critica.
- Quando una successiva domanda di quantificazione si fonda su un precedente giudicato sull'an debeatur, il giudice deve considerare come vincolanti i presupposti logico-giuridici già coperti da giudicato e i mezzi di prova che ne costituivano fondamento, salvo specifica e pertinente critica della statuizione passata in giudicato.
- Le doglianze che non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente articolate come violazioni di legge.
- In sede di legittimità, la contestazione della sufficienza o attendibilità dei documenti e dei conteggi è, di regola, estranea al sindacato di cassazione quando si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.
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