Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05683/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La lavoratrice aveva agito in primo grado per ottenere le differenze retributive relative allo svolgimento di fatto, dal 7 gennaio 2013 al 27 settembre 2014, di mansioni superiori dirigenziali presso un ufficio giudiziario. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che nel periodo considerato le funzioni dirigenziali fossero state esercitate dal Presidente della Corte facente funzioni e poi dal Presidente titolare, e che la ricorrente non avesse svolto né di fatto né di diritto mansioni dirigenziali, essendosi limitata a ricevere deleghe di firma o attribuzioni di attività non sufficienti a integrare l’esercizio di funzioni dirigenziali. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto, con undici motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 17 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 240 del 2006, dell’art. 2103 c.c., nonché vizi di omesso esame di fatti decisivi, censurando in sostanza la lettura data dalla Corte d’appello ai documenti di delega e alle risultanze istruttorie e sostenendo che il mancato formale conferimento dell’incarico e la distinzione tra delega di funzioni e delega di firma non avrebbero dovuto escludere il diritto alle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi sei motivi fossero inammissibili perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto: nel periodo in contestazione le funzioni dirigenziali erano state in concreto e in diritto attribuite e svolte dal Presidente della Corte, mentre alla ricorrente erano state eventualmente conferite solo deleghe di firma o compiti non equivalenti a mansioni dirigenziali. I motivi settimo, ottavo, decimo e undicesimo sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; il nono motivo è stato ritenuto inammissibile per le stesse ragioni, poiché non scalfiva l’accertamento secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’esercizio di funzioni dirigenziali. La Corte ha inoltre osservato che il riferimento all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 costituiva un mero obiter dictum. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata rituale difesa della P.A. con controricorso; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    La norma è evocata dalla ricorrente per sostenere il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori; la Corte non affronta il merito della questione perché ritiene che il giudice d’appello abbia deciso su un accertamento di fatto insindacabile, escludendo in concreto lo svolgimento di mansioni superiori da parte della dipendente.

  • art. 3 d.lgs. n. 240 del 2006

    La disposizione, relativa alla devoluzione al magistrato titolare delle competenze del dirigente amministrativo in caso di vacanza del posto, è richiamata nei motivi ma la Corte osserva che il giudice di merito ha accertato che il capo dell’ufficio era titolare in fatto e in diritto delle funzioni dirigenziali; pertanto la censura resta inammissibile.

  • art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001

    La ricorrente la invoca per distinguere tra delega di funzioni e delega di firma; la Corte ribadisce che la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico e non comporta esercizio di funzioni dirigenziali da parte del delegato.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina delle mansioni superiori; la Corte reputa però il riferimento della sentenza impugnata al comma 1-bis un mero obiter dictum, non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    È dedotto per omessa considerazione di fatti asseritamente non contestati, ma la Corte rileva che la P.A. aveva negato in radice lo svolgimento di mansioni superiori, sicché il principio di non contestazione non operava.

  • art. 155 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel settimo motivo, ma la Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione della norma, limitandosi a dichiarare inammissibile la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ritiene che le censure sulla prova mirassero a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; resta fermo che incombeva alla lavoratrice dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori.

  • art. 421 c.p.c.

    È invocato per il mancato ricorso ai poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, ma la censura è dichiarata inammissibile perché si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 421 c.p.c. sul piano dei poteri istruttori in appello; la Corte lo considera nel contesto di una doglianza inammissibile, non affrontandone il contenuto in modo autonomo.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in chiave costituzionalmente conforme per sostenere il diritto alle differenze retributive, ma la Corte non accoglie la lettura proposta perché la decisione di merito si fonda sull’insussistenza in fatto delle mansioni superiori.

  • art. 36 Cost.

    È invocato per sostenere la pretesa retributiva, ma la Corte non entra nel merito del rapporto tra adeguatezza della retribuzione e mansioni superiori, poiché giudica inammissibili le censure di fatto.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle funzioni dirigenziali e delle deleghe; la Corte non ne ricava un principio diverso da quello per cui la delega di firma non equivale a delega di funzioni.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto circa l’effettivo svolgimento delle mansioni.
  • La delega di firma non equivale alla delega di funzioni: essa realizza un mero decentramento burocratico e non attribuisce al delegato il potere sostanziale e la responsabilità propria della funzione dirigenziale.
  • Per il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori il lavoratore deve dimostrare di avere realmente esercitato le funzioni proprie della qualifica superiore; la sola mancanza di un formale incarico non è decisiva se il giudice accerta che tali funzioni erano svolte da altro soggetto.
  • Il principio di non contestazione non opera quando la controparte contesta in radice il fatto costitutivo della domanda; in tale evenienza resta fermo l’onere della parte attrice di provare il fatto allegato.
  • Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove documentali o testimoniali compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se non denunciano un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.