Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società gestrice ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua pretesa di riscuotere da un’utenza domestica somme ulteriori qualificate come conguagli regolatori o partite pregresse inserite nella tariffa del servizio idrico integrato. Con il primo motivo ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle autorità amministrative competenti in materia tariffaria (ARERA ed ente d’ambito), e quindi fosse devoluta al giudice amministrativo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale ed եվrode*? [nota: no, JSON only]. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione di prescrizione, sostenendo che gli importi richiesti non fossero comunque prescritti e invocando varie norme in tema di decorrenza e termine di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la controversia non riguardava la legittimità dell’atto amministrativo tariffario, ma il credito privatistico derivante dal contratto di somministrazione idrica, sicché la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che esso era costruito sul rapporto tra gestore e autorità d’ambito, rapporto estraneo agli utenti e quindi eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata invece sul contratto di utenza; in ogni caso ha ribadito l’orientamento per cui non è lecita l’imposizione di conguagli per partite pregresse nel contratto di somministrazione idrica, perché il corrispettivo va pagato in corrispondenza delle singole prestazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso sulla giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
la Corte ne ha escluso l’idoneità a devolvere alla giurisdizione amministrativa la controversia sul corrispettivo del servizio idrico, trattandosi di questione su canoni e corrispettivi
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del recupero integrale dei costi del servizio idrico
art. 9 direttiva 2000/60/CE
richiamato dalla ricorrente come fondamento del principio di full cost recovery
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico
art. 10 d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011
richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inserzione automatica delle determinazioni tariffarie nel regolamento di fornitura
la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse, in relazione alla prestazione periodica della somministrazione
la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse
la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse
art. 11 preleggi
richiamato dalla Corte nel dire che, se il conguaglio discendesse da obblighi normativi, vi sarebbe comunque violazione del limite di irretroattività
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione e nella censura sulla prescrizione del credito
art. 842, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; nel testo fornito compare con numerazione non chiaramente verificabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pagamento del servizio idrico, quando l’oggetto della domanda è il corrispettivo richiesto al singolo utente in base al contratto di utenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se la tariffa discenda da provvedimenti regolatori generali.
- L’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. non devolve al giudice amministrativo le controversie su canoni, indennità e corrispettivi dei pubblici servizi, le quali restano attribuite al giudice ordinario.
- Nel contratto di somministrazione idrica, il prezzo deve essere corrisposto in relazione alle singole prestazioni e secondo la periodicità del rapporto; non è legittima l’imposizione, in via unilaterale, di conguagli per partite pregresse riferite a consumi già avvenuti in assenza di accordo delle parti e di potere impositivo del gestore.
- Ai fini della decisione sul credito dell’utente, sono irrilevanti le deduzioni che riguardano il rapporto tra gestore e autorità d’ambito se tali questioni non incidono direttamente sul rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
- Quando un motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è infondato perché eccentrico rispetto alla questione effettivamente decisa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25977/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →