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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La società gestrice ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua pretesa di riscuotere da un’utenza domestica somme ulteriori qualificate come conguagli regolatori o partite pregresse inserite nella tariffa del servizio idrico integrato. Con il primo motivo ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle autorità amministrative competenti in materia tariffaria (ARERA ed ente d’ambito), e quindi fosse devoluta al giudice amministrativo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale ed եվrode*? [nota: no, JSON only]. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione di prescrizione, sostenendo che gli importi richiesti non fossero comunque prescritti e invocando varie norme in tema di decorrenza e termine di prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la controversia non riguardava la legittimità dell’atto amministrativo tariffario, ma il credito privatistico derivante dal contratto di somministrazione idrica, sicché la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che esso era costruito sul rapporto tra gestore e autorità d’ambito, rapporto estraneo agli utenti e quindi eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata invece sul contratto di utenza; in ogni caso ha ribadito l’orientamento per cui non è lecita l’imposizione di conguagli per partite pregresse nel contratto di somministrazione idrica, perché il corrispettivo va pagato in corrispondenza delle singole prestazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso sulla giurisdizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la Corte ne ha escluso l’idoneità a devolvere alla giurisdizione amministrativa la controversia sul corrispettivo del servizio idrico, trattandosi di questione su canoni e corrispettivi

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del recupero integrale dei costi del servizio idrico

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    richiamato dalla ricorrente come fondamento del principio di full cost recovery

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico

  • art. 10 d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011

    richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico

  • art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012

    richiamato dalla ricorrente nella disciplina tariffaria del servizio idrico

  • art. 1339 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inserzione automatica delle determinazioni tariffarie nel regolamento di fornitura

  • art. 1560 c.c.

    la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse, in relazione alla prestazione periodica della somministrazione

  • art. 1561 c.c.

    la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse

  • art. 1563 c.c.

    la Corte lo richiama nel passaggio sull’illiceità del conguaglio per partite pregresse

  • art. 11 preleggi

    richiamato dalla Corte nel dire che, se il conguaglio discendesse da obblighi normativi, vi sarebbe comunque violazione del limite di irretroattività

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione e nella censura sulla prescrizione del credito

  • art. 842, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; nel testo fornito compare con numerazione non chiaramente verificabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pagamento del servizio idrico, quando l’oggetto della domanda è il corrispettivo richiesto al singolo utente in base al contratto di utenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se la tariffa discenda da provvedimenti regolatori generali.
  • L’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. non devolve al giudice amministrativo le controversie su canoni, indennità e corrispettivi dei pubblici servizi, le quali restano attribuite al giudice ordinario.
  • Nel contratto di somministrazione idrica, il prezzo deve essere corrisposto in relazione alle singole prestazioni e secondo la periodicità del rapporto; non è legittima l’imposizione, in via unilaterale, di conguagli per partite pregresse riferite a consumi già avvenuti in assenza di accordo delle parti e di potere impositivo del gestore.
  • Ai fini della decisione sul credito dell’utente, sono irrilevanti le deduzioni che riguardano il rapporto tra gestore e autorità d’ambito se tali questioni non incidono direttamente sul rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
  • Quando un motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è infondato perché eccentrico rispetto alla questione effettivamente decisa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSomministrazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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