Cassazione Civile, Ordinanza n. 25977/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un consumatore volta a ottenere la restituzione dei costi non maturati relativi a un contratto di credito al consumo estinto anticipatamente. Il finanziamento era stato stipulato con una banca, tramite un intermediario, e prevedeva commissioni in favore dell’intermediario e costi assicurativi connessi alla polizza stipulata dalla banca. Dopo l’estinzione anticipata del rapporto, il consumatore chiese la riduzione/ripetizione dei costi sostenuti per la parte non goduta. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo non applicabile l’art. 125 TUB nel testo originario per mancanza della disciplina attuativa CICR, non applicabile l’art. 125-sexies TUB perché successivo, e non utile la disciplina sulle clausole vessatorie del Codice del consumo. Con il ricorso per cassazione il consumatore dedusse, da un lato, la violazione della normativa sul credito al consumo e delle direttive europee recepite, sostenendo che il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito fosse già desumibile dalla disciplina previgente anche in difetto di norme attuative; dall’altro, la nullità della clausola che tratteneva commissioni e costi assicurativi in caso di estinzione anticipata, perché determinava un significativo squilibrio a danno del consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame. Ha affermato che, nella disciplina previgente dell’art. 125 TUB, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito; in assenza della norma secondaria o in presenza di rinvio all’autonomia contrattuale, tale diritto non può essere negato, ma deve estendersi a tutti i costi del credito, inclusi interessi e spese. Ha inoltre ritenuto nulla la clausola che escluda il rimborso dei costi sostenuti per l’estinzione anticipata, in quanto vessatoria ai sensi dell’art. 33 Codice del consumo. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 125 D.Lgs. 385/1993 (TUB)
nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto
prevede, anche nella formulazione antecedente alle modifiche del 2010, il diritto del consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, non subordinabile al solo intervento di una norma secondaria attuativa
art. 125-sexies D.Lgs. 385/1993 (TUB)
norma sopravvenuta richiamata dai giudici di merito, ma non necessaria per riconoscere il diritto alla riduzione nel caso concreto e comunque non applicabile ratione temporis al contratto e al recesso già intervenuti
art. 33 D.Lgs. 206/2005
una clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata determina un significativo squilibrio a danno del consumatore ed è quindi abusiva e nulla
art. 36 D.Lgs. 206/2005
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulle clausole vessatorie, in funzione dell'affermazione della nullità di protezione
art. 1419 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della clausola contrattuale incompatibile con la tutela consumeristica
art. 1339 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inserzione automatica della disciplina imperativa di protezione nel contratto
art. 8 direttiva 87/102/CEE
il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito
già riconosceva il diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di rimborso anticipato
art. 1 direttiva 90/88/CEE
amplia il concetto di costo totale del credito ricomprendendovi tutti i costi del finanziamento, inclusi interessi e altre spese
art. 16 par. 1 direttiva 2008/48/CE
Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto
concretizza il diritto alla riduzione già presente nella disciplina precedente e impone una tutela effettiva del consumatore, riferita a tutti i costi del credito
art. 3 par. 1 lett. g) direttiva 2008/48/CE
definisce il costo totale del credito come comprensivo di tutti i costi, incluse commissioni, imposte e spese, nonché dei costi dei servizi accessori obbligatori, come i premi assicurativi
art. 18 L. 142/1992
ha recepito nel diritto interno le direttive sul credito al consumo e rileva come fonte antecedente della tutela del consumatore
art. 21, comma 10, L. 142/1992
prevedeva il diritto del consumatore, in caso di adempimento anticipato, a un'equa riduzione del corrispettivo del credito
art. 25, comma 2, L. 142/1992
richiamato come base del successivo intervento attuativo del TUB
art. 3 D.M. Tesoro 9.7.1992
richiamato dal ricorrente quale criterio di completamento della disciplina, ma la Corte fonda la decisione direttamente sulla normativa primaria e sul diritto eurounitario
delibera CICR 9.2.2000
richiamata dalla banca resistente per sostenere che il rimborso fosse rimesso all'autonomia contrattuale, argomento non condiviso dalla Corte
Massime di principio
- Nel credito al consumo, il diritto del consumatore all'estinzione anticipata comporta il diritto alla riduzione del costo del credito anche quando la disciplina secondaria attuativa manchi o rinvii all'autonomia contrattuale, perché la norma primaria va interpretata in modo conforme alla finalità di tutela effettiva del consumatore.
- La "equa riduzione" del costo del credito va intesa in senso ampio e comprende tutti i costi del finanziamento, non solo quelli strettamente dipendenti dalla durata del rapporto; vi rientrano interessi, commissioni, spese e, se obbligatori, anche i costi dei servizi accessori come i premi assicurativi.
- In materia consumeristica, una clausola che trattenga integralmente i costi del finanziamento nonostante l'estinzione anticipata del rapporto è abusiva quando altera in modo significativo l'equilibrio tra diritti e obblighi delle parti, ed è quindi nulla.
- Il giudice deve interpretare la normativa interna di recepimento in conformità al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, senza consentire che la mancanza di una disciplina secondaria svuoti il diritto riconosciuto al consumatore.
- L'effettività della tutela del consumatore impone di evitare che il professionista possa ripartire unilateralmente i costi in modo da scaricare sul cliente oneri non giustificati quando il rapporto si chiude prima del termine originariamente previsto.
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