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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino gambiano aveva chiesto in giudizio il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della sola domanda umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi allegati: da un lato il percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa, formazione e legami sociali; dall'altro una condizione di vulnerabilità connessa al vissuto migratorio, attestata da certificazione psicologica. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite sulla protezione umanitaria: applicabilità della disciplina previgente alle domande proposte prima del 5 ottobre 2018; necessità di una valutazione comparativa tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine; irrilevanza di un giudizio astratto e generale sul Paese o di una mera integrazione lavorativa/sociale non significativa. La censura del ricorrente è stata giudicata una richiesta di rivalutazione del merito e, inoltre, non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 25/2008

    Richiamato come norma violata dal ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della protezione umanitaria, ma non ne ricava una violazione perché il motivo mira a una rivalutazione di fatto.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente della protezione umanitaria; la verifica richiede una valutazione comparativa della vulnerabilità e dell'integrazione.

  • d.l. n. 113 del 2018

    La nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria presentate prima della sua entrata in vigore.

  • l. n. 132 del 2018

    Conversione del d.l. n. 113 del 2018; non applicabile alle domande anteriori al 5 ottobre 2018.

  • art. 1, comma 9, d.l. n. 113 del 2018

    Per le domande anteriori alla riforma, l'eventuale riconoscimento della protezione umanitaria comporta il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali".

  • art. 8 CEDU

    È richiamato a sostegno della natura elastica e a tutela ampia della protezione umanitaria, radicata nei diritti fondamentali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria va valutata con giudizio comparativo tra l'inserimento effettivo del richiedente in Italia e la sua situazione personale nel Paese di origine, per verificare se il rimpatrio comporti una compressione dei diritti umani fondamentali sotto il nucleo minimo della dignità.
  • Non è sufficiente, da solo, un buon livello di integrazione lavorativa o sociale in Italia per fondare il diritto alla protezione umanitaria; occorre che tale integrazione sia significativa e posta in relazione con una concreta condizione di vulnerabilità nel Paese di provenienza.
  • Parimenti, non può essere riconosciuta la protezione umanitaria in base a un quadro generale e astratto di criticità del Paese di origine, se mancano elementi individuali circostanziati riferiti alla situazione del singolo richiedente.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi di fatto, quando la sentenza di merito abbia motivato in modo specifico e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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