Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino gambiano aveva chiesto in giudizio il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della sola domanda umanitaria. In Cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi allegati: da un lato il percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa, formazione e legami sociali; dall'altro una condizione di vulnerabilità connessa al vissuto migratorio, attestata da certificazione psicologica. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme ai principi fissati dalle Sezioni Unite sulla protezione umanitaria: applicabilità della disciplina previgente alle domande proposte prima del 5 ottobre 2018; necessità di una valutazione comparativa tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine; irrilevanza di un giudizio astratto e generale sul Paese o di una mera integrazione lavorativa/sociale non significativa. La censura del ricorrente è stata giudicata una richiesta di rivalutazione del merito e, inoltre, non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata dal ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina della protezione umanitaria, ma non ne ricava una violazione perché il motivo mira a una rivalutazione di fatto.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente della protezione umanitaria; la verifica richiede una valutazione comparativa della vulnerabilità e dell'integrazione.
La nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria presentate prima della sua entrata in vigore.
Conversione del d.l. n. 113 del 2018; non applicabile alle domande anteriori al 5 ottobre 2018.
art. 1, comma 9, d.l. n. 113 del 2018
Per le domande anteriori alla riforma, l'eventuale riconoscimento della protezione umanitaria comporta il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali".
art. 8 CEDU
È richiamato a sostegno della natura elastica e a tutela ampia della protezione umanitaria, radicata nei diritti fondamentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La protezione umanitaria va valutata con giudizio comparativo tra l'inserimento effettivo del richiedente in Italia e la sua situazione personale nel Paese di origine, per verificare se il rimpatrio comporti una compressione dei diritti umani fondamentali sotto il nucleo minimo della dignità.
- Non è sufficiente, da solo, un buon livello di integrazione lavorativa o sociale in Italia per fondare il diritto alla protezione umanitaria; occorre che tale integrazione sia significativa e posta in relazione con una concreta condizione di vulnerabilità nel Paese di provenienza.
- Parimenti, non può essere riconosciuta la protezione umanitaria in base a un quadro generale e astratto di criticità del Paese di origine, se mancano elementi individuali circostanziati riferiti alla situazione del singolo richiedente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi di fatto, quando la sentenza di merito abbia motivato in modo specifico e non apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25977/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →