Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Due proprietari di un appartamento sovrastante un locale adibito a intrattenimento musicale convenivano in giudizio l'associazione culturale conduttrice del locale, la sua presidente e legale rappresentante, nonché il proprietario dell'immobile, lamentando immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., soprattutto nelle ore notturne, e chiedendo la cessazione dell'attività musicale, in subordine l'esecuzione di opere di insonorizzazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e al rimborso delle spese sostenute per insonorizzare la propria abitazione. In primo grado veniva disposto il divieto di utilizzo del locale per attività musicali dopo le 23:00 e rigettate le domande risarcitorie; in appello veniva confermata la responsabilità dell'associazione, ampliata l'inibitoria fino al completamento dei lavori di insonorizzazione e riconosciuto il danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione l'associazione e la legale rappresentante deducevano: omesso esame di fatti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio e alle osservazioni critiche delle parti; erronea applicazione del criterio di accertamento delle immissioni sonore, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio differenziale della normativa sull'inquinamento acustico e non il criterio comparativo ex art. 844 c.c.; insussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in assenza di lesione alla salute e di prova specifica; erroneità del rimedio inibitorio adottato; violazione dell'art. 38 c.c. in relazione alla responsabilità dell'associato; nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e il settimo, accogliendo solo parzialmente il sesto motivo. Ha affermato che, in materia di immissioni acustiche, resta applicabile il criterio comparativo legato all'art. 844 c.c., che la scelta e la conferma della consulenza tecnica rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata, che il danno non patrimoniale derivante dalla compromissione del normale svolgimento della vita familiare e del riposo non è un danno in re ipsa ma può essere provato anche per presunzioni, e che il giudice non è vincolato a un determinato rimedio tecnico purché motivi la soluzione adottata. Ha invece rilevato un vizio relativo alla condanna della legale rappresentante in proprio: richiamando l'art. 38 c.c., ha affermato la responsabilità sussidiaria dell'associato, escludendo nel caso concreto la condanna personale della rappresentante per difetto dei presupposti. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente a tale profilo, con condanna al risarcimento posta solo a carico dell'associazione in persona del legale rappresentante pro tempore. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 844 c.c.
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è relativo e va valutato in concreto con riferimento alla situazione ambientale e alla rumorosità di fondo, secondo il criterio comparativo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi non erano fondate perché la Corte territoriale aveva esaminato i dati rilevanti e motivato adeguatamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge in tema di immissioni, danno e rimedi inibitori sono state respinte perché la sentenza di merito si è conformata ai principi di legittimità.
L. 13/2009, art. 6-ter
Non esclude l'applicazione del criterio comparativo in sede civile per le immissioni acustiche.
L. 447/1995
Richiamata dai ricorrenti, ma non ritenuta ostativa alla valutazione civilistica ex art. 844 c.c.
d.P.C.M. 1 marzo 1991
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di imporre un diverso criterio di valutazione delle immissioni.
d.P.C.M. 14 novembre 1997
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della normativa sull'inquinamento acustico.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la valutazione probatoria della Corte di merito era congrua e sorretta da consulenza tecnica e presunzioni.
art. 2043 c.c.
Il danno non patrimoniale da immissioni rumorose può essere risarcito ove sia provato il pregiudizio-conseguenza.
art. 2697 c.c.
Il danneggiato deve provare l'effettivo pregiudizio subito, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono ammissibili per dimostrare il danno-conseguenza derivante dalle immissioni, purché sorrette da elementi indiziari specifici.
art. 38 c.c.
La responsabilità personale dell'associato è sussidiaria e può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio comune; nel caso concreto non ricorreva tale presupposto.
art. 132, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa, poiché la motivazione della sentenza era comunque presente e coerente.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La difformità tra motivazione e dispositivo può determinare nullità della pronuncia, ma nel caso concreto il punto decisivo è stato risolto limitando la condanna secondo l'art. 38 c.c.
Massime di principio
- In materia di immissioni rumorose, il giudizio di tollerabilità va condotto secondo il criterio comparativo ex art. 844 c.c., che richiede una valutazione concreta della situazione locale e della rumorosità di fondo, senza che la disciplina amministrativa dell'inquinamento acustico sostituisca automaticamente quella civilistica.
- La scelta di rinnovare o integrare la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice fonda la decisione su elementi istruttori già ritenuti esaurienti e motiva in modo coerente.
- Il danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità non è in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare un concreto pregiudizio alla qualità della vita, al riposo o alla normale esplicazione delle abitudini familiari, potendo ricorrere anche a presunzioni semplici basate su elementi specifici.
- In tema di rimedi contro le immissioni, il giudice non è vincolato a un determinato intervento tecnico o inibitorio, purché la soluzione adottata sia adeguatamente motivata e idonea a ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.
- Per gli enti associativi, la responsabilità personale dell'associato o del legale rappresentante è sussidiaria e non può essere affermata senza il previo coinvolgimento del patrimonio comune nei limiti previsti dall'art. 38 c.c.
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