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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25976/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

Due proprietari di un appartamento sovrastante un locale adibito a intrattenimento musicale convenivano in giudizio l'associazione culturale conduttrice del locale, la sua presidente e legale rappresentante, nonché il proprietario dell'immobile, lamentando immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., soprattutto nelle ore notturne, e chiedendo la cessazione dell'attività musicale, in subordine l'esecuzione di opere di insonorizzazione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e al rimborso delle spese sostenute per insonorizzare la propria abitazione. In primo grado veniva disposto il divieto di utilizzo del locale per attività musicali dopo le 23:00 e rigettate le domande risarcitorie; in appello veniva confermata la responsabilità dell'associazione, ampliata l'inibitoria fino al completamento dei lavori di insonorizzazione e riconosciuto il danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione l'associazione e la legale rappresentante deducevano: omesso esame di fatti relativi alla consulenza tecnica d'ufficio e alle osservazioni critiche delle parti; erronea applicazione del criterio di accertamento delle immissioni sonore, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio differenziale della normativa sull'inquinamento acustico e non il criterio comparativo ex art. 844 c.c.; insussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in assenza di lesione alla salute e di prova specifica; erroneità del rimedio inibitorio adottato; violazione dell'art. 38 c.c. in relazione alla responsabilità dell'associato; nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e il settimo, accogliendo solo parzialmente il sesto motivo. Ha affermato che, in materia di immissioni acustiche, resta applicabile il criterio comparativo legato all'art. 844 c.c., che la scelta e la conferma della consulenza tecnica rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata, che il danno non patrimoniale derivante dalla compromissione del normale svolgimento della vita familiare e del riposo non è un danno in re ipsa ma può essere provato anche per presunzioni, e che il giudice non è vincolato a un determinato rimedio tecnico purché motivi la soluzione adottata. Ha invece rilevato un vizio relativo alla condanna della legale rappresentante in proprio: richiamando l'art. 38 c.c., ha affermato la responsabilità sussidiaria dell'associato, escludendo nel caso concreto la condanna personale della rappresentante per difetto dei presupposti. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente a tale profilo, con condanna al risarcimento posta solo a carico dell'associazione in persona del legale rappresentante pro tempore. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è relativo e va valutato in concreto con riferimento alla situazione ambientale e alla rumorosità di fondo, secondo il criterio comparativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure di omesso esame di fatti decisivi non erano fondate perché la Corte territoriale aveva esaminato i dati rilevanti e motivato adeguatamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge in tema di immissioni, danno e rimedi inibitori sono state respinte perché la sentenza di merito si è conformata ai principi di legittimità.

  • L. 13/2009, art. 6-ter

    Non esclude l'applicazione del criterio comparativo in sede civile per le immissioni acustiche.

  • L. 447/1995

    Richiamata dai ricorrenti, ma non ritenuta ostativa alla valutazione civilistica ex art. 844 c.c.

  • d.P.C.M. 1 marzo 1991

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di imporre un diverso criterio di valutazione delle immissioni.

  • d.P.C.M. 14 novembre 1997

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della normativa sull'inquinamento acustico.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la valutazione probatoria della Corte di merito era congrua e sorretta da consulenza tecnica e presunzioni.

  • art. 2043 c.c.

    Il danno non patrimoniale da immissioni rumorose può essere risarcito ove sia provato il pregiudizio-conseguenza.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare l'effettivo pregiudizio subito, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili per dimostrare il danno-conseguenza derivante dalle immissioni, purché sorrette da elementi indiziari specifici.

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale dell'associato è sussidiaria e può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio comune; nel caso concreto non ricorreva tale presupposto.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa, poiché la motivazione della sentenza era comunque presente e coerente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La difformità tra motivazione e dispositivo può determinare nullità della pronuncia, ma nel caso concreto il punto decisivo è stato risolto limitando la condanna secondo l'art. 38 c.c.

Massime di principio

  • In materia di immissioni rumorose, il giudizio di tollerabilità va condotto secondo il criterio comparativo ex art. 844 c.c., che richiede una valutazione concreta della situazione locale e della rumorosità di fondo, senza che la disciplina amministrativa dell'inquinamento acustico sostituisca automaticamente quella civilistica.
  • La scelta di rinnovare o integrare la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice fonda la decisione su elementi istruttori già ritenuti esaurienti e motiva in modo coerente.
  • Il danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità non è in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare un concreto pregiudizio alla qualità della vita, al riposo o alla normale esplicazione delle abitudini familiari, potendo ricorrere anche a presunzioni semplici basate su elementi specifici.
  • In tema di rimedi contro le immissioni, il giudice non è vincolato a un determinato intervento tecnico o inibitorio, purché la soluzione adottata sia adeguatamente motivata e idonea a ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.
  • Per gli enti associativi, la responsabilità personale dell'associato o del legale rappresentante è sussidiaria e non può essere affermata senza il previo coinvolgimento del patrimonio comune nei limiti previsti dall'art. 38 c.c.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniResponsabilità civile
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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