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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25958/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La lite nasce da un episodio avvenuto durante una seduta del consiglio comunale: il consigliere di minoranza, nel corso della discussione su una variante urbanistica, riferisce di essere stato apostrofato con espressioni offensive dal sindaco e di essere stato poi allontanato dall’aula senza essere riammesso alla seduta. In primo grado la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale è stata rigettata per prescrizione. In appello, invece, è stata riformata la decisione e il sindaco è stato condannato al risarcimento di euro 3.000, ritenendosi integrata, in via astratta, la fattispecie di abuso d’ufficio e quindi applicabile il termine prescrizionale più lungo di cui all’art. 2947, comma 3, c.c. Nel ricorso per cassazione il sindaco deduce quattro motivi: (1) violazione dell’art. 323 c.p., sostenendo che la condotta non integrasse l’abuso d’ufficio; (2) violazione dell’art. 2947 c.c., assumendo la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d’appello non avrebbe considerato che il consigliere avrebbe partecipato alla lite battendo un pugno sul banco; (4) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., contestando il riconoscimento del danno non patrimoniale in mancanza di un illecito penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello secondo cui, sulla base dei fatti accertati, erano astrattamente ravvisabili gli estremi dell’abuso d’ufficio: il consigliere non aveva tenuto condotte tali da giustificarne l’allontanamento, il regolamento comunale prevedeva al più la privazione del diritto di intervento e non l’espulsione dall’assemblea, il sindaco non aveva sospeso la seduta ma l’aveva proseguita e votata in una composizione alterata dall’allontanamento del consigliere e degli altri componenti del suo gruppo. Da ciò la Corte ha desunto la non fondatezza anche dell’eccezione di prescrizione e della censura sul danno non patrimoniale, essendo stata confermata la sussistenza degli elementi del reato richiamato dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 323 c.p.

    La Corte ha ritenuto che, in base alla ricostruzione dei fatti, fosse astrattamente configurabile il reato di abuso d’ufficio, poiché l’allontanamento del consigliere e la prosecuzione della seduta in composizione alterata non erano giustificati da un interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’assemblea.

  • art. 2947 c.c.

    La Corte ha applicato il termine di prescrizione più lungo collegato alla prospettata rilevanza penale del fatto, escludendo la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata ritenuta fondata perché sorretta da una condotta illecita astrattamente riconducibile a reato.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è stato confermato in presenza dell’illecito penale ritenuto configurabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui profili penali, prescrizionali e risarcitori.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata respinta perché la Corte territoriale aveva già valutato in modo ampio la condotta del consigliere.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile per risarcimento dei danni derivanti da una condotta del pubblico amministratore, la qualificazione del fatto come astrattamente integrante un reato può incidere sul regime della prescrizione dell’azione risarcitoria, rendendo applicabile il termine più lungo previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c.
  • L’allontanamento di un consigliere dall’assemblea, in assenza di una concreta giustificazione prevista dal regolamento e senza sospensione dei lavori, può essere valutato come condotta arbitraria idonea a integrare l’ingiustizia del danno.
  • Quando la censura di prescrizione o di insussistenza del danno dipende integralmente dalla negazione dell’illecito penale presupposto, il rigetto della censura sulla configurabilità del reato travolge anche le ulteriori doglianze connesse.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se la sentenza impugnata abbia già preso in considerazione la circostanza dedotta e l’abbia valutata, ancorché in modo non conforme alle aspettative della parte ricorrente.
  • Il riconoscimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. può essere confermato quando il fatto storico accertato sia ritenuto sussumibile in un illecito penalmente rilevante, anche se la parte ricorrente contesti la ricorrenza del reato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialePrescrizione

Testo integrale

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