Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori imposte dirette, IVA, sanzioni e accessori. L’ufficio traeva origine da una verifica fiscale culminata in PVC, nel quale alla società era stata contestata la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per più annualità e, per quanto qui interessa, la deduzione/detrazione di costi documentati da tre fatture per noleggio di veicoli industriali impiegati in cantieri attivi in Palermo e Palagiano, ritenuti riferiti a operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR riformava parzialmente la decisione e riteneva non provata l’inesistenza delle operazioni contestate. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 109 TUIR, in combinato con gli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe riconosciuto la reale inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il diverso regime probatorio tra operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni oggettivamente inesistenti: nel primo caso l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità, da parte del destinatario, della partecipazione a un’evasione, mentre nel secondo, una volta provata dall’ufficio l’oggettiva inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza. Nel caso concreto, il ricorso dell’Agenzia risultava contraddittorio e non univoco perché qualificava le operazioni prima come soggettivamente inesistenti e poi come oggettivamente inesistenti; per questo la censura non aggrediva utilmente la ratio decidendi della CTR, che aveva rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ufficio. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata e nessun contributo unificato ulteriore per la soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.

    È stato invocato come norma di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata come parametro del recupero a tassazione in materia di imposte dirette.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata come parametro del recupero IVA.

  • art. 109 TUIR

    Norma richiamata in relazione alla deducibilità dei costi ai fini reddituali.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in combinato per l’uso delle presunzioni semplici nella prova della frode/inesistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in combinato per la prova per presunzioni dell’inesistenza delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per escludere il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza delle condizioni indicate dalla norma.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità usando l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta.
  • Se l’Amministrazione dimostra l’oggettiva inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza dell’operazione contestata.
  • La semplice regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o l’esistenza della fattura non sono di per sé sufficienti a superare la prova dell’inesistenza dell’operazione, soprattutto quando l’operazione sia oggettivamente fittizia.
  • Una censura di legittimità è inefficace se non individua in modo univoco la natura dell’inesistenza contestata, poiché il regime dell’onere probatorio muta radicalmente tra inesistenza soggettiva e oggettiva.
  • Per scardinare la decisione del giudice di merito sulla prova, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con la distribuzione dell’onere probatorio applicata in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.