Cassazione Civile, Ordinanza n. 25964/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo per un rilevante credito verso una società in liquidazione e i relativi fideiussori. Successivamente aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro i coniugi debitori e altri familiari per far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, di un atto di costituzione di fondo patrimoniale e di un atto istitutivo di trust, con i quali erano stati conferiti beni immobili e altri beni di proprietà dei disponenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo integrati eventus damni e scientia damni, e la Corte d’appello aveva confermato, osservando che il trust e il trasferimento dei beni erano strettamente connessi e finalizzati alla segregazione patrimoniale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’assoggettabilità a revocatoria dell’atto istitutivo del trust: secondo la loro tesi, l’eventus damni deriverebbe solo dal successivo trasferimento dei beni al trustee, mentre l’atto istitutivo, di per sé, non inciderebbe sulla garanzia patrimoniale; richiamavano una presunta impostazione giurisprudenziale superata che distingueva tra istituzione del trust e trasferimento dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso. Ha confermato che l’azione revocatoria può essere proposta non solo contro l’atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche contro l’atto istitutivo del trust, quando i due atti siano strettamente interdipendenti e funzionalmente diretti alla segregazione patrimoniale. Il ricorso è stato quindi rigettato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria è ammissibile anche contro l’atto istitutivo del trust quando questo, unitamente al trasferimento dei beni, concorre a produrre la segregazione patrimoniale e il pregiudizio alla garanzia del creditore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato proposto come denuncia di violazione di legge in cassazione, ma è stato ritenuto infondato.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale in presenza delle condizioni previste dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell’ulteriore contributo è stata parametrata a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, la valutazione dell’eventus damni può investire anche atti formalmente distinti ma funzionalmente collegati, quando la loro combinazione determini la segregazione dei beni e la diminuzione della garanzia patrimoniale del creditore.
- L’atto istitutivo di trust non è sottratto in via automatica all’azione revocatoria: se è strettamente interdipendente con il trasferimento dei beni al trustee e insieme a esso realizza il pregiudizio patrimoniale, può essere autonomamente impugnato.
- Ai fini dell’art. 2901 c.c., non rileva solo la veste formale dell’atto, ma la sua concreta funzione economico-giuridica nell’operazione complessiva posta in essere dal debitore.
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