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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04395/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2004 fondato sugli studi di settore e rideterminando i maggiori ricavi. La contribuente deduceva: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che, pur avendo la società partecipato al contraddittorio preventivo e prodotto documenti, l’Ufficio si era limitato a ridurre i maggiori ricavi senza spiegare perché disattendeva le prove offerte; (2) violazione delle norme sull’accertamento (artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 10 L. 146/1998, 62-sexies d.l. 331/1993), sostenendo che l’avviso si fondava solo su presunzioni da studi di settore senza ulteriori riscontri; (3) violazione dei principi sulla motivazione degli atti e del diritto di difesa, perché la motivazione dell’avviso non poteva esaurirsi nello scostamento dagli standard, dovendo indicare l’applicabilità concreta dello studio e le ragioni del rigetto delle contestazioni; (4) erronea liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria, assumendo che questa, difesa dal proprio Direttore provinciale/funzionari, non avesse diritto alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità i primi tre motivi, perché la ricorrente non aveva riportato testualmente il contenuto dell’avviso di accertamento e degli atti rilevanti da cui desumere l’inadeguatezza della motivazione, requisito necessario quando si censura in cassazione la motivazione di un atto amministrativo. Ha aggiunto che, in ogni caso, quei motivi sarebbero stati infondati: negli accertamenti standardizzati mediante studi di settore il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio e consente di fondare la ripresa anche solo sulle risultanze degli studi, purché l’atto dia conto della grave incongruenza e delle ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente; nel caso concreto la CTR aveva accertato che l’Amministrazione aveva considerato le osservazioni della società, riducendo i ricavi recuperati, e che le ulteriori giustificazioni addotte erano state ritenute non attendibili. È stato respinto anche il quarto motivo: la liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta, poiché nel contenzioso tributario, quando l’Amministrazione è assistita da propri funzionari, in caso di vittoria le spese sono dovute nei limiti e con i criteri previsti dall’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché l’Agenzia non ha svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore, il ricorso per cassazione che censuri la motivazione dell’atto deve riportare in modo specifico e testuale i passaggi essenziali dell’avviso e degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • L’accertamento standardizzato mediante studi di settore è legittimo solo se preceduto dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente; nel contraddittorio il contribuente può offrire qualunque prova idonea a dimostrare le peculiarità della propria attività e l’inattendibilità dello standard applicato.
  • Se il contribuente allega circostanze concrete a giustificazione dello scostamento dagli standards, l’Ufficio, ove non le condivida, deve motivare l’atto anche sulle ragioni del loro mancato accoglimento e sull’applicabilità in concreto dello standard prescelto.
  • Ai fini del controllo di legittimità, ciò che rileva è la sussistenza formale dell’adempimento procedimentale e della motivazione dell’atto, non la valutazione di merito sulla completezza o persuasività delle risposte dell’Ufficio alle osservazioni del contribuente.
  • Nel contenzioso tributario, quando l’Amministrazione finanziaria vittoriosa è assistita in giudizio da propri funzionari, le spese possono essere liquidate in suo favore secondo i criteri previsti dall’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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