Cassazione Civile, Ordinanza n. 16402/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione notificava a una contribuente un avviso di intimazione di pagamento relativo a tributi erariali per l'anno d'imposta 2004. La contribuente impugnava l'atto sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale presupposta. I giudici di merito ritenevano invece regolarmente notificata la cartella e respingevano l'impugnazione. In cassazione la contribuente deduceva, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che non fosse sufficiente, per provare la notifica della cartella spedita a mezzo raccomandata, il solo deposito dell'avviso di ricevimento, occorrendo la produzione della cartella stessa, soprattutto a fronte della contestazione di avere mai ricevuto un atto con quel contenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per tardività della notificazione, ma ha ritenuto infondato il ricorso della contribuente. Ha affermato che, quando la cartella esattoriale è spedita a mezzo raccomandata e il plico risulta pervenuto all'indirizzo del destinatario, l'onere di provare il perfezionamento della notificazione è assolto dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Spetta invece al destinatario dimostrare che il plico non contenesse alcun atto o contenesse un atto diverso da quello asseritamente spedito. Poiché la CTR aveva accertato l'arrivo del plico al domicilio della contribuente e questa non aveva offerto la prova contraria, il rigetto dell'appello era corretto. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate le spese per la tardività del controricorso e la causa non è stata discussa in pubblica udienza. È stata inoltre disposta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il controricorso deve essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso
il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile
il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
da tale termine decorre quello per la notificazione del controricorso
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo tale rito
art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
in tema di notificazione della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento quando il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario
l'onere della prova della mancata ricezione o del diverso contenuto del plico grava sul destinatario che lo contesta
la ricezione del plico all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza del suo contenuto
art. 6-bis del D. Lgs. n. 82 del 2005
l'indirizzo PEC risultante da INI-PEC è considerato pubblico elenco rilevante ai fini della notificazione telematica
art. 16-ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012
l'INI-PEC rientra tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni telematiche, nella versione ratione temporis applicabile
è richiamato solo per indicare la versione temporale dell'art. 370 c.p.c. applicabile
è richiamato solo per segnalare la disciplina temporale dell'elenco PEC applicabile
conversione del D.L. n. 179 del 2012, richiamata per la disciplina dei pubblici elenchi
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è notificata a mezzo raccomandata e il plico risulta consegnato all'indirizzo del destinatario, il notificante assolve il proprio onere probatorio producendo l'avviso di ricevimento, poiché opera la presunzione di conoscenza del contenuto del plico.
- Se il destinatario contesta di aver ricevuto una cartella o deduce che il plico aveva contenuto diverso, deve fornire prova specifica di tale circostanza; non è il mittente a dover produrre necessariamente l'atto cartolare oltre alla prova di ricezione.
- Il criterio della vicinanza della prova giustifica l'imputazione al destinatario dell'onere di dimostrare l'inesistenza o il diverso contenuto del plico, perché solo la sua sfera di conoscibilità si estende alla fase dell'apertura della busta.
- Il controricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., calcolato in relazione al termine di deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., è inammissibile.
- La ricezione del plico all'indirizzo del destinatario integra un elemento sufficiente per far valere la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., salvo prova contraria del destinatario.
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